(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Liguria  n.  5,
                     Parte I del 12 aprile 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 3  dicembre  2007,  n.  39  (Programmi
  regionali  d'intervento  strategico  (P.R.I.S.)  per  agevolare  la
  realizzazione delle grandi  opere  infrastrutturali  attraverso  la
  ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge
  regionale 3 dicembre 2007, n.  38  (Organizzazione  dell'intervento
  regionale nel settore abitativo)). 
 
  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.
39/2007  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  la   parola:
«regole» e' sostituita dalla seguente:  «misure»  e  alla  fine  sono
aggiunte le parole: «ivi compresi gli schemi-tipo di  accordi  tra  i
soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli
interventi   infrastrutturali   volti   alla   corresponsione   delle
indennita' speciali previste dalla presente legge». 
  2. Al comma 1 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) le parole: «l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti:  »la
definizione»; 
  b) la parola: «gli» e' sostituita dalle seguenti: «ed approva»; 
  c) dopo  la  parola  «accordi»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
programma». 
  3. Al comma 2 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola:  «funzioni»,
sono inserite le seguenti: «di indirizzo,» e la  parola:  «attinenti»
e' sostituita dalle seguenti: «e consultive, sull'applicazione  della
presente legge, con particolare riferimento». 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007, e'
aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Il procedimento di definizione del P.R.I.S.  si  conclude
con provvedimento della  Giunta  regionale  che  contiene  il  quadro
finale e complessivo delle misure  risolutive  previste  in  rapporto
alle tutele stabilite dalla presente legge.». 
  5. Al comma 1 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al momento della
notifica   dell'esproprio   o   all'atto   dello   stanziamento   del
corrispettivo,  nel  caso  di  cessione  volontaria  del  bene»  sono
sostituite dalle seguenti: «in epoca anteriore  all'approvazione  del
progetto preliminare/progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica
dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo». 
  6. Al comma 9 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  39/2007  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   dopo   la    parola:
«produttiva», sono inserite le seguenti: «sul territorio regionale,». 
  7. Al comma 9-ter dell'art. 6 della legge regionale  n.  39/2007  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   dopo   la    parola:
«erogazione», sono inserite le seguenti: «del saldo». 
  8. Il comma 9-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  9. Al comma  9-quinquies  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.
39/2007  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:
«dell'obbligo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obblighi  e
degli adempimenti previsti a carico dei  soggetti  interferiti  dalla
realizzazione di  opere  infrastrutturali  al  fine  dell'ottenimento
delle indennita', ivi compreso l'obbligo». 
  10. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «il  P.R.I.S.,
nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'art.
4, comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  Giunta
regionale, mediante le misure di attuazione e di  gestione  contenute
nell'Accordo di programma di definizione del P.R.I.S.,». 
  11. Al comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la parola: «regole» esostituita dalla seguente: «misure»; 
    b) le parole: «fino all'importo di € 40.000,00», sono soppresse; 
    c) alla fine sono  aggiunte  le  parole:  «L'erogazione  di  tale
indennita' non puo' cumularsi con la concessione di altri  contributi
pubblici calcolati per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le
stesse tipologie di spesa.». 
  12. Alla fine del comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale  n.
39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono  aggiunte  le
parole: «ed anche le indennita' da corrispondersi a cura del soggetto
attuatore». 
  13. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge regionale n. n.  39/2007
e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  14. Al comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole: «progettazione preliminare», sono inserite  le
seguenti: «/di fattibilita' tecnica ed economica»; 
    b) le parole:» da parte del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica ai  sensi  degli  articoli  165  e  166  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a norma della  vigente
normativa in materia». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farlaosservare come legge della Regione Liguria. 
    Data a Genova, addi' 6 aprile 2017 
 
                                            Il Vice Presidente: Viale 
 
  (Omissis).