(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5, Parte I del 12 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «regole» e' sostituita dalla seguente: «misure» e alla fine sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli schemi-tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennita' speciali previste dalla presente legge». 2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: »la definizione»; b) la parola: «gli» e' sostituita dalle seguenti: «ed approva»; c) dopo la parola «accordi», sono inserite le seguenti: «di programma». 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «funzioni», sono inserite le seguenti: «di indirizzo,» e la parola: «attinenti» e' sostituita dalle seguenti: «e consultive, sull'applicazione della presente legge, con particolare riferimento». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il procedimento di definizione del P.R.I.S. si conclude con provvedimento della Giunta regionale che contiene il quadro finale e complessivo delle misure risolutive previste in rapporto alle tutele stabilite dalla presente legge.». 5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al momento della notifica dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene» sono sostituite dalle seguenti: «in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo». 6. Al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «produttiva», sono inserite le seguenti: «sul territorio regionale,». 7. Al comma 9-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «erogazione», sono inserite le seguenti: «del saldo». 8. Il comma 9-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 9. Al comma 9-quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennita', ivi compreso l'obbligo». 10. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale, mediante le misure di attuazione e di gestione contenute nell'Accordo di programma di definizione del P.R.I.S.,». 11. Al comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola: «regole» esostituita dalla seguente: «misure»; b) le parole: «fino all'importo di € 40.000,00», sono soppresse; c) alla fine sono aggiunte le parole: «L'erogazione di tale indennita' non puo' cumularsi con la concessione di altri contributi pubblici calcolati per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.». 12. Alla fine del comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «ed anche le indennita' da corrispondersi a cura del soggetto attuatore». 13. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge regionale n. n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 14. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «progettazione preliminare», sono inserite le seguenti: «/di fattibilita' tecnica ed economica»; b) le parole:» da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a norma della vigente normativa in materia». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 6 aprile 2017 Il Vice Presidente: Viale (Omissis).