(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 -
                    Parte 1 - del 1° giugno 2017) 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                       29 ottobre 2002, n. 38 
 
  1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n.  38
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 11-quater (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio). - 1.
A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese   successivo   a   quello
dell'entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020,
gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo
le modalita' previste al comma 2. 
  2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata  con  criteri  di
progressivita' sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale  29
ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella. 
 
            =============================================
            |  Vitalizio diretto  |                     |
            |    mensile (per     |    Aliquota (per    |
            |     scaglioni)      |     scaglioni)      |
            +=====================+=====================+
            |Fino a euro 1.500,00 |Esente               |
            +---------------------+---------------------+
            |Oltre euro 1.500,00  |                     |
            |fino a euro 3.500,00 |7%                   |
            +---------------------+---------------------+
            |Oltre euro 3.500,00  |                     |
            |fino a euro 6.000,00 |12%                  |
            +---------------------+---------------------+
            |Oltre euro 6.000,00  |16%                  |
            +---------------------+---------------------+
 
  3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per
aver ricoperto  cariche  di  parlamentare  nazionale  o  europeo,  le
aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del  40%.  La
maggiorazione del 40%  non  si  applica  qualora  analoghe  riduzioni
vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo. 
  4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la
riduzione prevista dai commi 2 e 3 e'  applicata  anche  ai  soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,  non  hanno
ancora conseguito i  requisiti  di  eta'  previsti  per  l'erogazione
dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei
requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio. 
  5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni  vitalizi  di
cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio
finanziario: 
    a) al bilancio regionale (20%); 
    b)  ad  iniziative  di  solidarieta'   (30%)   ovvero   culturali
individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio  regionale;  tra
queste iniziative  si  prevede  l'organizzazione  di  eventi  per  la
giornata mondiale per le persone con disabilita'; 
    c) al  progetto  «Basilicata  2019,  Parco  culturale  (40%)  per
sostenere, secondo  criteri  e  modalita'  definiti  dall'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale, iniziative  promosse  dai  parchi
letterari e dalle  fondazioni  culturali  partecipate  dalla  Regione
Basilicata; 
    d) alla costituzione di un fondo (10%)  per  acquisire  ulteriore
patrimonio del poeta Leonardo Sinisgalli nonche'  per  supportare  la
Fondazione a  lui  dedicata  nell'assistenza  legale  necessaria  per
evitare il blocco editoriale della sua opera, che  perdura  da  oltre
venti anni.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  ne
definisce criteri e modalita'.».