(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19  del
                           12 maggio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale) e, in particolare, l'art. 25; 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato),  approvata  in  attuazione  dell'art.  25   della   legge
regionale n. 41/2005; 
  Visto il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 3 marzo 2010, n.  29/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale n. 28  dicembre  2009,  n.  82  «Accreditamento
delle strutture e dei servizi  alla  per  sona  del  sistema  sociale
integrato»); 
Considerato quanto segue: 
  1. Il progressivo miglioramento della qualita' dei servizi  offerti
dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei  diritti  di
cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di  un  percorso  volto  a
rafforzare il ruolo di Governo della Regione all'interno del processo
di accreditamento; 
  2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente  ai  fini  di
una piu' efficiente razionalizzazione dell'azione regionale,  nonche'
di una maggiore celerita' dei relativi procedimenti,  allo  scopo  di
uniformare  progressivamente  i  due   sistemi   di   accreditamento,
sanitario    e     sociale,     intervenendo     sulla     disciplina
dell'accreditamento delle strutture, in quanto i servizi residenziali
e  semi-residenziali  risultano  tradizionalmente  i   servizi   piu'
consolidati all'interno del  sistema  sociale  e  socio-sanitario  di
offerta; 
  3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia  l'esigenza,  come
gia' realizzato in altre regioni, di prevedere che le  strutture,  in
possesso    dell'autorizzazione    al    funzionamento,    richiedano
l'accreditamento, anziche'  al  comune  territorialmente  competente,
alla  Regione,   la   quale,   effettuati   i   controlli,   rilascia
l'accreditamento; 
  4. I servizi di assistenza domiciliare e  gli  altri  servizi  alla
persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso,  in
quanto le relative tipologie sono soggette a  costante  aggiornamento
ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta  si  definisce
di volta in  volta  in  stretto  collegamento  con  le  esigenze  dei
relativi fruitori;  sono  inoltre  esempio  tipico  di  strumenti  di
sussidiarieta' orizzontale, cosa  che  ribadisce  la  permanenza  del
relativo percorso di accreditamento in capo  ai  comuni,  quali  enti
pubblici piu' prossimi ai destinatari di tali servizi; 
  5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per  le  strutture,
sia per i servizi  di  assistenza  domiciliare,  sia  per  gli  altri
servizi  alla  persona,  continuano  ad   essere   disciplinati   nel
regolamento, mentre i  requisiti  specifici  e  gli  indicatori  sono
contenuti in una deliberazione della Giunta  regionale,  al  fine  di
utilizzare uno strumento piu'  flessibile  rispetto  alla  norma,  in
relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti  e  degli
indicatori: cio' deriva dai rapidi cambiamenti  nelle  tipologie  dei
servizi offerti, dovuti ad una domanda di  intervento  da  parte  dei
cittadini sempre piu' consapevole e specializzata; 
  6.  Nell'ottica,  sia  di  garantire  la  trasparenza   dell'azione
amministrativa, sia di realizzare una  maggiore  efficienza,  con  la
finalita'  di  uniformare   progressivamente   i   due   sistemi   di
accreditamento: 
    a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto  dalla  legge
regionale n. 51/2009, l'istituzione del Gruppo tecnico  regionale  di
valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si
avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione  dei  controlli
sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalita' di scelta, le
modalita'  di  costituzione,  insieme   al   funzionamento,   saranno
disciplinati dal successivo regolamento attuativo; 
    b) viene abrogato l'art. 3-bis della legge regionale n.  82/2009,
che disciplina compiti  e  funzionamento  della  Commissione  tecnica
regionale  per  il  monitoraggio  e  l'attuazione  del   sistema   di
accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per
le materie afferenti all'accreditamento  sociale  e  socio-sanitario,
fanno  parte  di  una  delle  due  sezioni  in  cui  si  articola  la
Commissione  regionale  per  la  qualita'  e  la  sicurezza  prevista
dall'art. 40 della legge regionale n. 51/2009;  tale  sezione  ha  il
compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del  sistema  di
requisiti  ed  indicatori,  di   proporre   eventuali   aggiornamenti
normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accreditamento
sul territorio regionale. 
  7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi  di  assistenza
domiciliare e gli altri servizi  alla  persona  gia'  accreditati,  i
termini relativi alla verifica dell'attivita' svolta e dei  risultati
raggiunti  decorrono  dall'approvazione  della  deliberazione   della
Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n.
82/2009, come sostituito dall'art. 2 della presente legge; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Accreditamento istituzionale. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  28  dicembre
2009, n. 82  (Accreditamento  delle  strutture  e  dei  servizi  alla
persona del sistema sociale integrato), e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'accreditamento  costituisce  condizione  preliminare   e
necessaria per la stipula di  accordi  contrattuali  con  i  soggetti
pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente  con
le risorse disponibili.».