(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 12 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 25; Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2005; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla per sona del sistema sociale integrato»); Considerato quanto segue: 1. Il progressivo miglioramento della qualita' dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di Governo della Regione all'interno del processo di accreditamento; 2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una piu' efficiente razionalizzazione dell'azione regionale, nonche' di una maggiore celerita' dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accreditamento delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi piu' consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta; 3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come gia' realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accreditamento, anziche' al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accreditamento; 4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarieta' orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici piu' prossimi ai destinatari di tali servizi; 5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento piu' flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: cio' deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre piu' consapevole e specializzata; 6. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalita' di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento: a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla legge regionale n. 51/2009, l'istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalita' di scelta, le modalita' di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo; b) viene abrogato l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accreditamento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza prevista dall'art. 40 della legge regionale n. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale. 7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona gia' accreditati, i termini relativi alla verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 82/2009, come sostituito dall'art. 2 della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 82/2009 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), e' inserito il seguente: «3-bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.».