(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 14 giugno 2017) Il Consiglio regionale ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39); Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I: 1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della legge regionale n. 40/2009, ha dato attuazione all'art. 54 dello statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione. 2. Il decreto legislativo n. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicita' ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare. 3. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e' modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo n. 33/2016; esso non ha piu' come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma e' agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 4. Tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella legge regionale n. 40/2009. 5. Poiche' la nuova disciplina dell'accesso civico e' direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessita' di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale. 6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella legge regionale n. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella legge n. 241/1990. E' inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operativita' sul territorio regionale della normativa statale richiamata. Per quanto concerne il capo II: 7. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della giunta regionale e degli assessori, al fine di aumentare la trasparenza delle attivita' istituzionali di tali organi, nonche' della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la legge regionale n. 61/2012 e' risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione. 8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalita' di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale. 9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni. 10. Le finalita' di razionalizzazione gia' illustrate sono perseguite, altresi', prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa sta tale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della giunta regionale e assessori, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale. 11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicita' rende necessaria l'abrogazione della legge regionale n. 61/2012. Per quanto concerne il capo III: 12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorita' nazionale anticorruzione relativi al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), si rende necessario modificare le disposizioni della legge regionale n. 55/2014, attuativa del richiamato decreto legislativo, con esso contrastanti. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 40/2009 1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) e' sostituita dalla seguente: «Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi). 1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); e' stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione. 2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'art. 54 dello statuto regionale di cui puo' costituire attuazione. 3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'art. 54 dello statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico. 4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 e' prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.».