(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 24 del 14 giugno 2017) 
 
  Il Consiglio regionale ha approvato; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto  l'art.  117,  commi   secondo,   terzo   e   quarto,   della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi); 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle  campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica); 
  Visto il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni); 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n.  55  (Disposizioni  in
materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di  incarichi  presso
le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  Per quanto concerne il capo I: 
    1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo  II,
capo I, della legge regionale n. 40/2009, ha dato attuazione all'art.
54 dello statuto, riconoscendo il diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi senza obbligo di motivazione. 
    2. Il decreto legislativo n. 33/2013 aveva affermato  il  diritto
di  accesso  civico,  consistente   nel   diritto   a   ottenere   la
pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicita'  ma
che l'amministrazione ha omesso di pubblicare. 
    3. Con l'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  25  maggio
2016, n.  97  (Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,
correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), e' modificata la disciplina  dell'accesso
civico contenuta nel decreto legislativo n. 33/2016; esso non ha piu'
come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione,  ma
e' agibile da  chiunque  senza  motivazione  anche  sui  dati  e  sui
documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicazione. 
    4. Tale disciplina riproduce la ratio  di  quella  regionale  sul
diritto di accesso contenuta nella legge regionale n. 40/2009. 
    5.  Poiche'  la   nuova   disciplina   dell'accesso   civico   e'
direttamente applicabile alla Regione e  si  pone  in  linea  con  la
previsione statutaria, viene meno la  necessita'  di  una  disciplina
regionale dell'accesso differenziata da quella statale. 
    6. Al fine di razionalizzare  la  disciplina  dell'accesso,  sono
abrogate le disposizioni in materia contenute nella  legge  regionale
n. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme  statali
sull'accesso civico e  quelle  sull'accesso  ai  documenti  contenute
nella  legge  n.  241/1990.  E'  inoltre   prevista   l'adozione   di
disposizioni di  carattere  organizzativo  che  consentano  la  piena
operativita'  sul  territorio  regionale  della   normativa   statale
richiamata. 
  Per quanto concerne il capo II: 
    7. La  legge  regionale  6  novembre  2012,  n.  61  (Istituzione
dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali  e
norme in  materia  di  trasparenza  patrimoniale  e  associativa  dei
componenti degli organi della  Regione  e  dei  titolari  di  cariche
istituzionali di garanzia e di cariche direttive.  Abrogazione  della
legge  regionale  n.  49/1983,  abrogazione  parziale   della   legge
regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla
legge regionale n. 74/2004 e alla  legge  regionale  n.  5/2008),  ha
istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del  Presidente  della
giunta  regionale  e  degli  assessori,  al  fine  di  aumentare   la
trasparenza delle attivita' istituzionali  di  tali  organi,  nonche'
della loro situazione patrimoniale e  associativa  quale  presupposto
per il buon funzionamento delle istituzioni. Per  tali  contenuti  la
legge regionale n. 61/2012 e'  risultata  particolarmente  innovativa
anche rispetto al  panorama  della  normativa  nazionale  vigente  al
momento della sua approvazione. 
    8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati  delle
pubbliche amministrazioni ha  subito  nel  corso  degli  ultimi  anni
ulteriori e significativi sviluppi  con  il  decreto  legislativo  n.
33/2013, modificato  dal  decreto  legislativo  n.  97/2016,  che  ha
introdotto  nuovi  obblighi  di  trasparenza  e  nuove  modalita'  di
pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle  previste  a
livello regionale. 
    9.  A  fronte  del  nuovo  quadro  normativo  statale  si   rende
necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo
prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio,
e quindi non direttamente applicabili, in materia di  trasparenza  e,
in  secondo  luogo,  introducendo  ulteriori  obblighi  al  fine   di
aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni. 
    10.  Le  finalita'  di  razionalizzazione  gia'  illustrate  sono
perseguite, altresi', prevedendo di pubblicare tutte le informazioni,
sia in ottemperanza alla normativa sta tale, sia a quella  regionale,
relative  a  consiglieri,  Presidente  della   giunta   regionale   e
assessori,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»  del  sito
internet istituzionale. 
    11. La nuova  configurazione  degli  obblighi  di  trasparenza  e
pubblicita' rende necessaria l'abrogazione della legge  regionale  n.
61/2012. 
  Per quanto concerne il capo III: 
    12.  A  seguito   del   consolidarsi   di   alcuni   orientamenti
interpretativi dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  relativi  al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le  pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo  pubblico,  a
norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge  6  novembre  2012,  n.
190), si rende necessario  modificare  le  disposizioni  della  legge
regionale n. 55/2014, attuativa del richiamato  decreto  legislativo,
con esso contrastanti. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 40/2009 
 
  1. La partizione del preambolo  relativa  al  titolo  II,  capo  I,
sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale
23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per  la
semplificazione e la trasparenza  dell'attivita'  amministrativa)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «Per quanto concerne il titolo II, capo I,  sezione  I  (Accesso  a
dati e documenti amministrativi). 
  1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino   della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche  amministrazioni);  e'   stata   modificata   dal   decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione  delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7  della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche),  che  ha  riconosciuto  il  diritto   di
accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione. 
  2. Tale disciplina statale presenta  una  ratio  analoga  a  quella
dell'art.  54  dello  statuto  regionale  di  cui   puo'   costituire
attuazione. 
  3. Al fine di garantire  in  Toscana  l'esercizio  del  diritto  di
accesso civico come richiesto dall'art. 42 del decreto legislativo n.
97/2016 e, al tempo stesso, di  dare  attuazione  all'art.  54  dello
statuto, si prevede la diretta applicazione della  normativa  statale
sull'accesso civico. 
  4. Per la disciplina degli aspetti  organizzativi  del  diritto  di
accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e del diritto
di accesso di cui alla legge n. 241/1990 e'  prevista  l'adozione  di
atti di natura amministrativa.».