(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi  in
materia di professioni); 
  Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016, n.  25  (Legge
di stabilita' 2017), all'art. 8, comma 1, lettera b) ha modificato il
testo della legge regionale n.  13/2004  (Interventi  in  materia  di
professioni); 
  Preso atto che la modifica introdotta dall'art. 8, comma 1, lettera
b) della legge regionale n. 25/2016 ha  introdotto  l'art.  6-bis  in
base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere
contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei  primi
tre anni di attivita' professionale, presso organismi  di  formazione
accreditati,  enti  o   strutture   pubbliche   e   private,   ordini
professionali, accademie, scuole o universita', al fine di rafforzare
e  di  aggiornare,  in  termini  di  eccellenza  e  di  qualita',  le
competenze e le abilita' individuali dei professionisti,  promuovendo
la competitivita' e riducendo i rischi di obsolescenza professionale; 
  Preso  atto,  inoltre,  che  l'art.  6-bis,  comma  2  della  legge
regionale n. 13/2004  dispone  l'ammissibilita'  a  contributo  anche
delle  spese  sostenute  nei  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
presentazione della domanda; 
  Vista la nota prot. n. 5126 del 27 aprile 2017 con cui il Consiglio
regionale comunica il parere favorevole  espresso  rispettivamente  a
maggioranza  e  all'unanimita'  dalla  II  e  dalla  VI   Commissione
consiliare permanente; 
  Visto il  «Regolamento  concernente  le  misure,  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di contributi ai professionisti  per  la
promozione  della  formazione,  sostenuta  nei  primi  tre  anni   di
attivita' professionale, finalizzata a rafforzare  e  aggiornare,  in
termini di  eccellenza  e  qualita',  le  competenze  e  le  abilita'
individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge  regionale
22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto   di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  791  del  28
aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le
modalita' per la concessione di contributi ai professionisti  per  la
promozione  della  formazione,  sostenuta  nei  primi  tre  anni   di
attivita' professionale, finalizzata a rafforzare  e  aggiornare,  in
termini di  eccellenza  e  qualita',  le  competenze  e  le  abilita'
individuali ai sensi degli articoli 6-bis e 12 della legge  regionale
22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia  di  professioni)»,  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI