(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - SO21). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 
 
  1.  All'art.  6  della  legge  regionale  15  aprile  2016,  n.   5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico  integrato
e al  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «con il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito,
mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e  presieduta  dal
Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti,  assistito  dal
Segretario comunale.  In  difetto  provvede  il  Sindaco  del  comune
seguente con il maggior numero di abitanti e cosi'  di  seguito  fino
all'esperimento della convocazione.» sono sostituite dalle  seguenti:
«un componente dell'Assemblea regionale d'ambito,  mediante  apposita
conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del  comune
con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale.
In prima convocazione, l'elezione  avviene  con  il  voto  favorevole
della  maggioranza  degli  aventi  diritto,  mentre   dalla   seconda
convocazione risulta eletto chi ottiene il numero  maggiore  di  voti
validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del comune con  il  maggior
numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci  giorni
dalla richiesta del  Presidente  dell'AUSIR,  vi  provvede,  entro  i
cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  predetto  termine,  il
Sindaco del comune seguente con il maggior numero di abitanti e cosi'
di seguito fino all'esperimento della convocazione.»; 
    b) al comma 2 dopo le parole «convocazione,  tra  i  Sindaci  che
hanno  ottenuto  pari  voti  all'ultima  votazione»  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «I verbali delle  conferenze  dei  Sindaci  vengono
inviati al  Presidente  dell'AUSIR  e  per  conoscenza  all'Assessore
regionale competente in materia di ambiente»; 
    c) al comma 2 dopo le parole «ricoperta dal componente eletto» e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  «Nelle   more   dell'elezione   dei
componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalita'  di
cui  sopra,  nonche'  nell'ipotesi  di  cessazione  del  mandato   di
rappresentanza dei componenti  eletti  in  Assemblea  che  non  siano
ancora stati  sostituiti  mediante  elezione  dei  nuovi  componenti,
all'Assemblea  stessa  partecipano  provvisoriamente  i  Sindaci  dei
comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree  di
aggregazione   di   comuni   che   non   hanno   ancora   eletto   il
rappresentante.».