(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - SO21). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 1. All'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del comune seguente con il maggior numero di abitanti e cosi' di seguito fino all'esperimento della convocazione.» sono sostituite dalle seguenti: «un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del comune seguente con il maggior numero di abitanti e cosi' di seguito fino all'esperimento della convocazione.»; b) al comma 2 dopo le parole «convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione» e' aggiunto il seguente periodo: «I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente»; c) al comma 2 dopo le parole «ricoperta dal componente eletto» e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more dell'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalita' di cui sopra, nonche' nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea stessa partecipano provvisoriamente i Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.».