(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 2 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: «4-bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane).». 2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «le Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unites des Communes valdôtaines di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2014». 3. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione e' considerato montano.».