(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
               Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 2 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della  legge  regionale  7  dicembre
1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta),  e'  inserito
il seguente: 
  «4-bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2  sono  esercitati
in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  della  legge
regionale 5  agosto  2014,  n.  6  (Nuova  disciplina  dell'esercizio
associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  e  soppressione  delle
Comunita' montane).». 
  2. Al comma 6 dell'art. 2 della  legge  regionale  n.  54/1998,  le
parole: «le Comunita' montane» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
Unites des  Communes  valdôtaines  di  cui  all'art.  8  della  legge
regionale n. 6/2014». 
  3. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, e'
aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea o dalla normativa statale  e  regionale  vigente,
l'intero territorio della regione e' considerato montano.».