(Pubblicata nel S.O. n. 17  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
              Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2016 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge
di stabilita' 2017), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 la parola «dichiarati» e le parole  «dell'art.  13»
sono soppresse; 
    b) al comma 82 dopo le parole «diverse attivita',» sono  inserite
le seguenti: «iniziati anche precedentemente  all'entrata  in  vigore
della presente legge,»; 
    c) dopo il comma 97 e' inserito il seguente: 
  «97-bis. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge  regionale  n.
7/2000 nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori
di straordinaria manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 89,
lettera  b),  risulti  inferiore   alla   durata   del   vincolo   di
destinazione,  la   concessione   del   contributo   e'   subordinata
all'impegno, da parte dell'ente pubblico  proprietario  dell'impianto
sportivo  oggetto  di  contributo,  di  mantenere   il   vincolo   di
destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale  di  cui  al
citato art. 32, comma 1.»; 
    d) i commi 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti: 
  «111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei
minori  con  le  esigenze  dei  comuni  di  disporre  delle   risorse
necessarie a far fronte al complesso di  funzioni  a  questi  facenti
capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito  degli  interventi  di
cui all'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n.  31  (Norme
per l'integrazione sociale delle  persone  straniere  immigrate),  e'
autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a
rimborsare in misura pari al 100 per cento le  spese  che  restano  a
carico  dei  comuni  per  l'accoglienza  e  l'ospitalita'  di  minori
stranieri non accompagnati  sul  proprio  territorio,  al  netto  dei
contributi richiesti al Ministero dell'interno per il  tramite  delle
Prefetture. 
  112. Per le finalita' previste dal comma 111  i  Comuni,  entro  il
trentesimo  giorno  del  mese  successivo  ad   ogni   trimestre   di
riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in
materia di immigrazione, allegando il  prospetto  riepilogativo  gia'
trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso
previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei  minori  stranieri
non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori  stranieri
non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il
periodo e il numero dei giorni di  accoglienza  relativi  a  tutti  i
minori accolti in ogni singolo trimestre.»; 
    e) dopo il comma 112 sono aggiunti i seguenti: 
  «112-bis. Per la determinazione del contributo spettante a  ciascun
Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovra'  essere
integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della  spesa
sostenuta per lo stesso e con l'importo per il  quale  si  chiede  il
contributo  alla  Direzione  regionale  competente.   Il   contributo
complessivo spettante a ciascun comune derivera' dalla differenza tra
la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  di
competenza del Ministero dell'interno. 
  112-ter.  La  struttura  regionale   competente   in   materia   di
immigrazione  provvede  a  fissare  i  termini  e  le  modalita'   di
rendicontazione dei contributi, in conformita'  alla  rendicontazione
della  spesa  gia'  presentata  da  ciascun   comune   al   Ministero
dell'interno per il tramite delle Prefetture. 
  112-quater. In sede  di  prima  applicazione  sono  ammissibili  le
domande  di  contributo  presentate  entro   il   trentesimo   giorno
successivo al  secondo  trimestre  di  riferimento,  unitamente  alle
richieste relative al primo trimestre.».