(Pubblicata nel S.O. n. 17 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2016 1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «dichiarati» e le parole «dell'art. 13» sono soppresse; b) al comma 82 dopo le parole «diverse attivita',» sono inserite le seguenti: «iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge,»; c) dopo il comma 97 e' inserito il seguente: «97-bis. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 89, lettera b), risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo e' subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato art. 32, comma 1.»; d) i commi 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti: «111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e' autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei comuni per l'accoglienza e l'ospitalita' di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'interno per il tramite delle Prefetture. 112. Per le finalita' previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo gia' trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre.»; e) dopo il comma 112 sono aggiunti i seguenti: «112-bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovra' essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun comune derivera' dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'interno. 112-ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalita' di rendicontazione dei contributi, in conformita' alla rendicontazione della spesa gia' presentata da ciascun comune al Ministero dell'interno per il tramite delle Prefetture. 112-quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.».