(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 del  29  maggio  2017  al
Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
                      n. 21 del 24 maggio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 56 della legge regionale 18/2016 
 
  1. All'art. 56  della  legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  18
(Disposizioni in materia di sistema integrato  del  pubblico  impiego
regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 le parole  «dall'1  giugno  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»; 
    b) al comma 4 le parole «alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'1  settembre
2017»; 
    c) al comma 5 le parole «in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
servizio all'1 settembre 2017»; 
    d) al  comma  9  le  parole  «Entro  il  31  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2017»; 
    e) al comma 19 dopo  le  parole  «che  partecipano  all'UTI.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle assunzioni, per  gli
anni 2017 e 2018, di  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei
Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite  di
spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello  di
UTI, tiene conto delle disponibilita' assunzionali dell'UTI  medesima
e dei Comuni che partecipano all'UTI.».