(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 del 29 maggio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 24 maggio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 56 della legge regionale 18/2016 1. All'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «dall'1 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»; b) al comma 4 le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 settembre 2017»; c) al comma 5 le parole «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 settembre 2017»; d) al comma 9 le parole «Entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2017»; e) al comma 19 dopo le parole «che partecipano all'UTI.» e' aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilita' assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.».