(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 204 del 18 luglio 2017) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis); 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge, in coerenza con i  principi  dell'ordinamento
europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16  (Norme  sulla
partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alla   formazione   e
attuazione  del  diritto  comunitario,  sulle  attivita'  di  rilievo
internazionale della regione  e  sui  suoi  rapporti  interregionali.
Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta: 
    a) disposizioni sanzionatorie per  il  settore  vitivinicolo,  in
esecuzione e nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che  abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.  1037/2001  e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge 12  dicembre  2016,  n.
238 (Disciplina  organica  della  coltivazione  della  vite  e  della
produzione e del commercio del vino); 
    b)  disposizioni  di  semplificazione  e  modifica  nei   settori
apistico, della caccia, del commercio, del  turismo  e  dell'energia,
nonche' in materia di sviluppo della  societa'  dell'informazione  al
fine di un piu' puntuale  ed  efficace  adeguamento  dell'ordinamento
regionale all'ordinamento europeo; 
    c) ulteriori disposizioni per  l'istituzione  di  un  ufficio  di
collegamento,  denominato  EUROPASS,  al  fine  di  implementare   le
relazioni tra l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare  (EFSA)
e gli attori regionali del settore.