(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Visto in  particolare  l'art.  50,  comma  2,  della  citata  legge
regionale  n.  21/2016  (Denominazione  e  segno   distintivo   delle
strutture  ricettive  turistiche)  che   demanda   ad   un   apposito
Regolamento la disciplina delle caratteristiche della denominazione e
del segno distintivo dello stabilimento balneare; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il testo del «Regolamento  concernente  la  disciplina  delle
caratteristiche della denominazione  e  del  segno  distintivo  dello
stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50,  comma  2  della  legge
regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali
nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive)»; 
  Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  del  12  maggio
2017, n. 847; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  concernente  la  disciplina  delle
caratteristiche della denominazione  e  del  segno  distintivo  dello
stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50,  comma  2  della  legge
regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali
nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI