(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Visto in particolare l'art. 50, comma 2, della citata legge regionale n. 21/2016 (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche) che demanda ad un apposito Regolamento la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)»; Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2017, n. 847; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI