(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n.  2  (Disciplina  delle
professioni turistiche e del turismo congressuale); 
  Visti in particolare gli  articoli  62  e  90  della  citata  legge
regionale  2/2002  che  demandano  ad  un  apposito  Regolamento   la
determinazione relativa alla composizione e  il  funzionamento  della
commissione  giudicatrice  per  l'esame  di  idoneita'  all'esercizio
dell'attivita' di impresa ricettiva e le  materie  d'esame  istituita
presso  ciascuna  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura della regione; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente la  composizione  e  il
funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita'
all'esercizio di impresa ricettiva di cui  all'art.  90  della  legge
regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle  professioni
turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'art.  62  della
medesima legge regionale»; 
  Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  del  12  maggio
2017, n. 845; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  concernente  la  composizione  e  il
funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'esame di idoneita'
all'esercizio di impresa ricettiva di cui  all'art.  90  della  legge
regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle  professioni
turistiche e del turismo congressuale), ai sensi dell'art.  62  della
medesima  legge   regionale»   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI