(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana); Considerato quanto segue: 1. Il recupero dell'accessibilita' e della fruibilita' pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato; 2. E' opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunita' locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacita' di richiamo in borghi, citta' e castelli per turisti; 3. E' opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 46/2016; 4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 46/2016 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana) e' inserito il seguente: «6-bis (Contributi per l'anno 2017). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'art. 2 anche per l'anno 2017. 2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 6, per l'anno 2017: a) il termine di cui al comma 4 dell'art. 2 e' il 30 settembre 2017; b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell'articolo 3 e' il 31 dicembre 2019; c) il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 e' il 31 dicembre 2017; d) il termine di cui al comma 2 dell'art. 6 e' il 31 gennaio 2020. 3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l'intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'art. 2 della presente legge per l'anno 2016».