(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28  del
                           14 luglio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della
Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il recupero dell'accessibilita' e della  fruibilita'  pubblica
delle fortificazioni storiche, delle mura e degli  edifici  connessi,
quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico,  storico
ed identitario della regione, ha  consentito  di  restituire  ad  usi
pubblici immobili di particolare pregio e significato; 
    2. E' opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la
cultura e la memoria storica delle comunita'  locali,  l'appartenenza
identitaria per i cittadini residenti ed una  maggiore  capacita'  di
richiamo in borghi, citta' e castelli per turisti; 
    3. E' opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di
contributi previsti dalla legge regionale n. 46/2016; 
    4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici
necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017,
e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno  successivo
alla data di pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'art. 6-bis  nella  legge
                        regionale n. 46/2016 
 
  1. Dopo l'art. 6 della  legge  regionale  1°  agosto  2016,  n.  46
(Citta' murate della Toscana) e' inserito il seguente: 
  «6-bis (Contributi per l'anno 2017). - 1. Per le finalita'  di  cui
all'art. 1, il Consiglio  regionale  e'  autorizzato  a  concedere  i
contributi una tantum di cui all'art. 2 anche per l'anno 2017. 
  2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e
6, per l'anno 2017: 
    a) il termine di cui al comma 4 dell'art. 2 e'  il  30  settembre
2017; 
    b) il termine di cui alla lettera c del comma 2  dell'articolo  3
e' il 31 dicembre 2019; 
    c) il termine di cui al comma 1 dell'art. 6  e'  il  31  dicembre
2017; 
    d) il termine di cui al comma 2 dell'art.  6  e'  il  31  gennaio
2020. 
  3. Non possono presentare  domanda  i  comuni  che  hanno  ottenuto
l'intero ammontare del finanziamento oggetto  di  domanda  tramite  i
contributi una tantum di cui all'art.  2  della  presente  legge  per
l'anno 2016».