(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28  del
                           14 luglio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Considerato che: 
    1. E' necessario procrastinare il termine  di  cui  all'art.  55,
commi 5 e 6, della legge regionale n. 86/2016, che prevede un termine
di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi il  12  luglio
2017,  entro  il  quale  gli  affittacamere  che  somministrano  agli
alloggiati  alimenti  e  bevande  devono   cessare   l'attivita'   di
somministrazione (con esclusione della prima colazione  nel  caso  in
cui  gli  stessi  abbiano  assunto  la  denominazione  di   bed   and
breakfast). La necessita' della proroga scaturisce, alla  luce  delle
verifiche di impatto della  disposizione  acquisite  dall'entrata  in
vigore della legge  regionale  n.  86/2016,  dall'esigenza  di  avere
maggior tempo  a  disposizione  per  poter  rivalutare  la  norma  in
questione; 
    2. In considerazione della prossimita' temporale  della  scadenza
del termine da procrastinare, e'  necessario  disporre  l'entrata  in
vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 86/2016 
 
  1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 55 della legge  regionale  20  dicembre
2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola:
«sei» e' sostituita dalla parola «dodici».