(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Considerato che: 1. E' necessario procrastinare il termine di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi il 12 luglio 2017, entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attivita' di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessita' della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della legge regionale n. 86/2016, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione; 2. In considerazione della prossimita' temporale della scadenza del termine da procrastinare, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 86/2016 1. Ai commi 5 e 6 dell'art. 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola: «sei» e' sostituita dalla parola «dodici».