(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 122 comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 9 dello Statuto; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunita' della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017; Considerato quanto segue: 1. In attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza dell'insindacabilita' dei rispettivi consiglieri; 2. Nell'ordinamento toscano tale disciplina e' contenuta nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione ) al cui art. 2 sono riportati i principi su cui valutare l'insindacabilita', mentre nell'art. 3 viene individuata la procedura cui attenersi: a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1); b) il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita' entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2); c) qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilita' del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3). 3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilita', che trovano diretto ed esclusivo fondamento nell'art. 122, comma quarto, della Costituzione , a differenza di quelle poste in essere a livello nazionale dalle Camere, sia da escludere ogni effetto inibitorio sull'azione giurisdizionale (vedi sentenza della Corte costituzionale 301/2007); 4. Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003 si presentano, pertanto, come meri adempimenti procedurali privi di efficacia nei confronti dell'autorita' giudiziaria ed evidenziano chiaramente la differenza che intercorre tra gli effetti derivanti dalle procedure ex art. 68 della Costituzione da quelli ex art. 122 della stessa; 5. Alla luce di cio' ed al fine di evitare aggravi procedurali a carico dell'assemblea legislativa regionale, appare opportuno superare le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003 , procedendo all'abrogazione della stessa. Approva la presente legge. Art. 1 Abrogazione della legge regionale n. 21/2003 1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione ), e' abrogata. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque speti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2017. Firenze, 2 agosto 2017 ROSSI (Omissis).