(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 122 comma  quarto,
della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 dello Statuto; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Commissione  regionale
pari opportunita' della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In attuazione dell'art. 122, comma quarto, della  Costituzione
alcune  regioni  hanno  approvato  leggi  volte  a  disciplinare   le
procedure con  cui  i  consigli  regionali  valutano  la  sussistenza
dell'insindacabilita' dei rispettivi consiglieri; 
    2. Nell'ordinamento toscano tale disciplina  e'  contenuta  nella
legge  regionale  14  aprile  2003,  n.  21  (Norme  in  materia   di
valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali,  ai  sensi
dell'art. 122, comma 4, della Costituzione  )  al  cui  art.  2  sono
riportati i  principi  su  cui  valutare  l'insindacabilita',  mentre
nell'art. 3 viene individuata la procedura cui attenersi: 
      a) il  consigliere  regionale  chiamato  a  rispondere  davanti
all'autorita' giudiziaria per le opinioni  espresse  e  i  voti  dati
nell'esercizio delle sue funzioni ne da' immediata  comunicazione  al
Presidente del Consiglio regionale (comma 1); 
      b)  il  Consiglio  regionale  procede   alla   valutazione   di
insindacabilita' entro il termine perentorio di trenta giorni, previa
istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2); 
      c) qualora il Consiglio regionale  deliberi  con  provvedimento
motivato la  insindacabilita'  del  consigliere,  il  Presidente  del
Consiglio  regionale  trasmette   immediatamente   la   deliberazione
all'autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario,  per
il seguito di competenza (comma 3). 
    3. In merito alla portata giuridica di tali  procedure  la  Corte
costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di
valutazione di insindacabilita', che  trovano  diretto  ed  esclusivo
fondamento nell'art.  122,  comma  quarto,  della  Costituzione  ,  a
differenza di quelle  poste  in  essere  a  livello  nazionale  dalle
Camere,  sia  da  escludere  ogni  effetto   inibitorio   sull'azione
giurisdizionale (vedi sentenza della Corte costituzionale 301/2007); 
    4. Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003  si
presentano, pertanto, come  meri  adempimenti  procedurali  privi  di
efficacia nei confronti  dell'autorita'  giudiziaria  ed  evidenziano
chiaramente la differenza che intercorre tra  gli  effetti  derivanti
dalle procedure ex art. 68 della Costituzione da quelli ex  art.  122
della stessa; 
  5. Alla luce di cio' ed al fine di evitare  aggravi  procedurali  a
carico  dell'assemblea  legislativa   regionale,   appare   opportuno
superare le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/2003 ,
procedendo all'abrogazione della stessa. 
  Approva la presente legge. 
 
                               Art. 1 
 
            Abrogazione della legge regionale n. 21/2003 
 
  1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme  in  materia  di
valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali,  ai  sensi
dell'art. 122, comma 4, della Costituzione ), e' abrogata. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque  speti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana. 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 26 luglio 2017. 
    Firenze, 2 agosto 2017 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).