(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'11 agosto 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni; Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 672 del 19 luglio 2017; Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017; Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 829; Considerato quanto segue: 1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie sia per correggere alcuni errori materiali che al fine di semplificare la disciplina del procedimento di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nonche' le modalita' di rilascio delle medesime; 2. In particolare, le modifiche di cui agli articoli 2, 9, 17, 28 e 29 si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regolamentare ai successivi interventi legislativi in materia; 3. Preso atto del parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare il testo all'osservazione ivi formulata e relativa all'articolo 2 (Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 60/R/2016) al fine di rendere maggiormente chiara la disciplina relativa alle modalita' di accorpamento di piu' concessioni del bene demaniale in relazione alle eventuali diverse scadenze delle concessioni stesse; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 1. Al comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «dell'ufficio del genio civile» sono sostituite dalle seguenti «del settore regionale» e le parole «d'ora in poi denominato dirigente responsabile» sono sostituite dalle seguenti «d'ora in poi denominato dirigente del settore competente». 2. Al comma 3 dell'art. 3 prima delle parole «Al provvedimento» sono inserite le seguenti «Fatti salvi i casi di cui all'art. 24, comma 6,».