(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  34
                        dell'11 agosto 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e  comma  terzo  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale  delle  aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei  laghi  e  delle  altre  acque
pubbliche); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta  regionale  12  agosto
2016, n. 60/R Regolamento  in  attuazione  dell'art.  5  della  legge
regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme  in  materia  di  difesa  del
suolo, tutela delle risorse idrica  e  tutela  della  costa  e  degli
abitati costieri) recante disciplina del rilascio  delle  concessioni
per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei
canoni; 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
15 giugno 2017; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17  comma
4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio  2016,  n.
5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 672 del 19 luglio 2017; 
  Visto il parere  favorevole  della  Quarta  Commissione  consiliare
«Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e  di
dover  adeguare  conseguentemente  il  testo   all'osservazione   ivi
formulate; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 21 luglio 2017; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 31  luglio  2017,  n.
829; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie  sia
per correggere alcuni errori materiali che al fine di semplificare la
disciplina  del  procedimento  di  rilascio  delle  concessioni   per
l'utilizzo del demanio idrico nonche' le modalita' di rilascio  delle
medesime; 
  2. In particolare, le modifiche di cui agli articoli 2, 9, 17, 28 e
29 si  sono  rese  necessarie  al  fine  di  adeguare  la  disciplina
regolamentare ai successivi interventi legislativi in materia; 
  3. Preso  atto  del  parere  favorevole  della  Quarta  Commissione
consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio
2017 e di dover adeguare il testo all'osservazione  ivi  formulata  e
relativa all'articolo 2 (Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 60/R/2016)
al fine di rendere maggiormente chiara la  disciplina  relativa  alle
modalita' di accorpamento di piu' concessioni del bene  demaniale  in
relazione alle eventuali diverse scadenze delle concessioni stesse; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 
 
  1. Al  comma  2  dell'art.  3  del  d.p.g.r.  60/R/2016  le  parole
«dell'ufficio del genio civile» sono sostituite dalle  seguenti  «del
settore regionale» e le parole «d'ora  in  poi  denominato  dirigente
responsabile» sono sostituite dalle seguenti «d'ora in poi denominato
dirigente del settore competente». 
  2. Al comma 3 dell'art. 3 prima  delle  parole  «Al  provvedimento»
sono inserite le seguenti «Fatti salvi i casi  di  cui  all'art.  24,
comma 6,».