Nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 25 luglio 2017, per mero errore materiale, e' necessario apportare le seguenti errata-corrige, pubblicate nel n. 29 del 1° agosto 2017. all'articolo 11 la legge richiamata nella rubrica e nel primo comma deve intendersi correttamente 3 dicembre anziche' 2 dicembre; all'articolo 37 il comma 2 deve intendersi correttamente sostituito dal seguente: 2. All'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1 bis. Il trasferimento a terzi della proprieta' acquisita ai sensi dell'art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, puo' essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell'ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.».