(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo» con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale la Regione ha, fra l'altro, disciplinato la procedura per il rilascio delle concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiali litoide, come espressamente previsto dall'art. 1 della legge medesima; Visto in particolare l'art. 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale; Visto il «Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. e modificato con proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0254/Pres.; Visto altresi' l'art. 14, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal 1° aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 1; Visto il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres. entrato in vigore il primo aprile 2011, con cui sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, cosi' come individuate nel tariffario generale di cui all'art. 2 allegato al decreto in parola; Visto ancora il regolamento emanato con proprio decreto 14 aprile 2014, n. 068/Pres. entrato in vigore il 23 aprile 2014, con cui e' stato abrogato il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres. e sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, cosi' come individuate nel tariffario generale di cui all'allegato A al decreto in parola; Visto in particolare l'art. 3 del regolamento da ultimo citato, che espressamente prevede che i canoni di concessione siano soggetti ad aggiornamento triennale, dovendosi applicare, in sede di revisione, un coefficiente di aggiornamento pari almeno alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio; Valutato che dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con proprio decreto n. 068/ Pres./2014 ad oggi la rivalutazione monetaria degli indici ISTAT e' stata in media pari a zero e pertanto rimangono invariati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo individuate nel tariffario generale allegato A al decreto in parola; Preso atto altresi' che, in sede di applicazione del proprio decreto n. 068/Pres./2014, sono stati ulteriormente definiti alcuni criteri e tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale, in particolare in relazione a quelli aventi carattere di navigabilita', modificativi e integrativi rispetto a quelli disciplinati dal vigente regolamento, utili e necessari in particolare per una piu' omogenea e uniforme applicazione nei confronti dell'utenza dei canoni di cui trattasi; Atteso che ai sensi dell'art. 33, comma 8, della legge regionale n. 11/2015 i canoni dovuti per le attivita' di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali sono determinati dal regolamento di cui all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 e che in data 23 marzo 2017 la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche ha comunicato la compatibilita' tra le tipologie di utilizzo previste nel nuovo tariffario generale per le attivita' di taglio e asporto di alberi e arbusti con la norma citata, suggerendo di fare espresso riferimento nel tariffario in parola alla richiamata disposizione di legge; Ritenuto pertanto opportuno e necessario sostituire il tariffario generale allegato A al proprio decreto n. 068/Pres./2014, al fine di recepire e individuare i criteri e le tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale emersi; Vista la deliberazione della Giunta n. 902 del 18 maggio 2017 con cui e' stato emanato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.»; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 13 del 19 luglio 2017 (estratto n. 41/2017 del processo verbale) sulla succitata deliberazione della Giunta n. 902/2017; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta n. 1426 del 28 luglio 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI