(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) come da ultimo modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), recante al titolo IX, capo I, la disciplina delle attivita' professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci; Visti in particolare i seguenti articoli della legge regionale n. 2/2002: 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una commissione esaminatrice; 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148; 148 ai sensi del quale, con deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio, sono disciplinati i requisiti di ammissione, le modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonche' le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalita' e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale n. 2/2002; Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori»; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di: a) aumentare la durata minima del corso di soccorritore da 120 a 160 ore al fine di consentire lo svolgimento di almeno 120 ore di corso riferito alla materia sanitaria e le restanti ore di corso riferite alle materie tecniche; b) prevedere che le domande siano presentate direttamente al collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci anziche' alla scrivente direzione centrale; c) integrare e modificare l'articolo regolamentare riferito alla composizione della commissione giudicatrice prevedendo che non venga previsto un sostituto in relazione alla figura dell'esperto in nivologia e valanghe a causa della difficolta' di reperimento di una tal figura disponibile all'incarico e che la commissione esaminatrice per la figura di istruttore venga integrata anche con la presenza del funzionario regionale che funge da segretario; Vista la nota di data 24 marzo 2017 (ad prot. 7177/PROD/PROTUR/TUR di data 30 marzo 2017) con la quale il collegio regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., in esito alla nota prot. n. 6149/PROTUR/TUR di data 16 marzo 2017; Visto il testo recante «Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del presidente della regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.»; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1407; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI