(Pubblicato    nel     Bollettino     Ufficiale     della     Regione
  Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n.  2  (Disciplina  delle
professioni turistiche e del turismo  congressuale)  come  da  ultimo
modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e  dell'attrattivita'
del territorio regionale, nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di turismo e attivita' produttive),  recante  al  titolo  IX,
capo I, la disciplina delle attivita' professionali  di  prevenzione,
soccorso e sicurezza sulle piste di sci; 
  Visti in particolare i seguenti articoli della legge  regionale  n.
2/2002: 
  145, commi  da  1  a  4,  e  146  che  regolano  l'esercizio  della
professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso  e  sicurezza»
sulle piste di sci, individuando e definendo le figure  professionali
di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle
piste  di  sci,  e  subordinano   l'iscrizione   al   relativo   albo
professionale, previo conseguimento dell'abilitazione  tecnica,  come
previsto all'art. 147,  comma  1,  mediante  la  frequenza  di  corsi
teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali
di fronte ad una commissione esaminatrice; 
  147,  comma  1,  ai  sensi   del   quale   l'abilitazione   tecnica
all'esercizio  dell'attivita'  di   soccorritore,   pattugliatore   e
coordinatore  di  stazione  si  consegue  mediante  la  frequenza  di
appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di
fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148; 
  148 ai sensi del quale, con deliberazione della  giunta  regionale,
sentito il collegio, sono disciplinati i requisiti di ammissione,  le
modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento  dei  corsi  di
abilitazione  e  aggiornamento   professionale,   le   modalita'   di
svolgimento  dell'esame  finale  e  la  composizione  della  relativa
commissione giudicatrice nonche' le caratteristiche e le modalita' di
utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento
rilasciati agli iscritti all'albo, le modalita' e i  presupposti  per
la sospensione o la decadenza dell'iscrizione  all'albo  per  mancata
frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento  professionale  ed
ogni  altro  aspetto  necessario  per  l'applicazione   della   legge
regionale n. 2/2002; 
  Richiamato  il  proprio  decreto  23  aprile  2004,  n.  0132/Pres.
«Regolamento di esecuzione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
147 e 148 della legge regionale 16 gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina
organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori
per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle  piste  di  sci  e  di
istruttori»; 
  Ritenuto necessario apportare alcune modifiche  al  regolamento  di
esecuzione  emanato  con  proprio  decreto  n.  0132/Pres./2004,   in
particolare al fine di: 
  a) aumentare la durata minima del corso di soccorritore  da  120  a
160 ore al fine di consentire lo svolgimento di  almeno  120  ore  di
corso riferito alla materia sanitaria e  le  restanti  ore  di  corso
riferite alle materie tecniche; 
  b) prevedere  che  le  domande  siano  presentate  direttamente  al
collegio regionale degli operatori per  la  prevenzione,  soccorso  e
sicurezza sulle  piste  di  sci  anziche'  alla  scrivente  direzione
centrale; 
  c) integrare e modificare l'articolo  regolamentare  riferito  alla
composizione della commissione giudicatrice prevedendo che non  venga
previsto un  sostituto  in  relazione  alla  figura  dell'esperto  in
nivologia e valanghe a causa della difficolta' di reperimento di  una
tal figura disponibile all'incarico e che la commissione esaminatrice
per la figura di istruttore venga integrata anche con la presenza del
funzionario regionale che funge da segretario; 
  Vista la nota di data 24 marzo 2017 (ad prot.  7177/PROD/PROTUR/TUR
di data 30 marzo 2017) con  la  quale  il  collegio  regionale  degli
Operatori per la prevenzione, soccorso e  sicurezza  sulle  piste  di
sci, ai sensi dell'art.  148,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da
apportare al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23
aprile  2004,  n.  0132/Pres.,  in   esito   alla   nota   prot.   n.
6149/PROTUR/TUR di data 16 marzo 2017; 
  Visto il testo recante «Regolamento di modifica al  regolamento  di
esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147  e  148  della
legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  organica  del
turismo) e successive modifiche,  in  materia  di  operatori  per  la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori,
emanato con decreto del presidente della regione 23 aprile  2004,  n.
0132/Pres.»; Visto l'art. 42 dello  statuto  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2017, n.
1407; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di
esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147  e  148  della
legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  organica  del
turismo) e successive modifiche,  in  materia  di  operatori  per  la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori,
emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile  2004,  n.
0132/Pres.» nel testo allegato che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI