(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme
in materia di cooperazione sociale),  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 31, della legge regionale 29 dicembre  2016  n.  25  (Legge  di
stabilita'  2017),  che  attribuisce  alla  Regione  le  funzioni  di
regolamentazione,  programmazione  e  attuazione   degli   interventi
contributivi di  cui  all'art.  14  della  medesima  legge  regionale
20/2006, nonche' le funzioni di realizzazione e sostegno di  progetti
volti alla  promozione  della  cooperazione  sociale  e  le  funzioni
relative  alla  concessione  di  finanziamenti  alle  amministrazioni
pubbliche finalizzati a incentivare la  stipulazione  di  convenzioni
previste all'art. 5, comma 1, della legge 8  novembre  1991,  n.  381
(Di-sciplina delle cooperative sociali); 
  Vista la legge regionale 12 dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del
sistema  Regione-Autonomie  locali   nel   Friuli   Venezia   Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di   funzioni   amministrative)   e   successive    integrazioni    e
modificazioni, che ha  previsto  il  passaggio  dalle  Province  alla
Regione delle funzioni relative al sostegno e alla  promozione  della
cooperazione sociale come individuate all'allegato  B,  comma  11-bis
(Funzioni in materia di attivita' produttive); 
  Visto l'art. 32, commi 3 e 4 della  legge  regionale  26/2014  che,
nello stabilire le decorrenze  per  i  trasferimenti  delle  funzioni
provinciali di cui all'allegato B della medesima legge, ha  previsto,
in particolare, la decorrenza del 1° luglio 2016 per il trasferimento
delle funzioni afferenti la cooperazione sociale; 
  Dato  atto,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con  la
citata legge regionale 25/2016, alla Regione era gia'  attribuita  la
competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore
delle  cooperative  sociali,  in   particolare   sotto   il   profilo
dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di  stato,
nonche' di definizione con regolamento dei  criteri  e  modalita'  di
ripartizione tra le singole Province delle  risorse  finanziarie  per
l'esercizio delle funzioni  di  cui  alla  medesima  legge  regionale
20/2006; 
  Richiamato, al riguardo, il «Regolamento recante norme  concernenti
interventi  per  l'incentivazione  della  cooperazione  sociale,   in
attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006»,  emanato  con
proprio decreto  7  settembre  2015,  n.  0184/Pres.,  il  quale  da'
esecuzione alle previsioni di cui all'art. 10 della  legge  regionale
20/2006 al tempo vigenti; 
  Ravvisata pertanto la necessita', a seguito del trasferimento  alla
Regione delle funzioni gia'  svolte  dalle  Province  in  materia  di
cooperazione sociale ai sensi della citata legge  regionale  26/2014,
di  procedere  all'approvazione  di  un  nuovo  regolamento  che  dia
esecuzione  alle  disposizioni  del  vigente  art.  10  della   legge
regionale 20/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge
regionale 25/2016, abrogando nel contempo il sopra citato Regolamento
emanato con proprio decreto 7 settembre 2015, n. 0184/Pres.; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 14  della
legge  regionale  26  ottobre  2006,  n.  20  (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale) a  favore  delle  cooperative  sociali  e  loro
consorzi,  per  l'esercizio  della  funzione  di   promozione   della
coope-razione sociale prevista dall'art. 10,  comma  1,  lettera  b),
della  legge  regionale  20/2006,  nonche'  per  la  concessione  dei
finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera  c),  della  legge
regionale  20/2006  volti  a  incentivare   la   stipulazione   delle
convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre  1991,
n. 381», e ritenuto di emanarlo; 
  Visto, inoltre, il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del
14 giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 156/1 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento
(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda,  tra  l'altro,  la  presunzione
dell'effetto incentivante in caso di  aiuti  a  copertura  dei  costi
salariali  di  personale  dedicato   all'assistenza   di   lavoratori
svantaggiati e le condizioni previste dalla clausola «Deggendorf»; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista  la  citata  legge   regionale   17/2007,   con   particolare
riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1547 del 22 agosto
2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per la concessione dei contributi di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in  materia  di  cooperazione
sociale) a favore delle cooperative  sociali  e  loro  consorzi,  per
l'esercizio della funzione di promozione della  cooperazione  sociale
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera  b),  della  legge  regionale
20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'art.
10, comma 1, lettera  c),  della  legge  regionale  20/2006  volti  a
incentivare la stipulazione delle  convenzioni  di  cui  all'art.  5,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381» nel testo  allegato  al
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI