(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017) IL PRESIDENTE Visto l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilita' 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonche' le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Di-sciplina delle cooperative sociali); Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'allegato B, comma 11-bis (Funzioni in materia di attivita' produttive); Visto l'art. 32, commi 3 e 4 della legge regionale 26/2014 che, nello stabilire le decorrenze per i trasferimenti delle funzioni provinciali di cui all'allegato B della medesima legge, ha previsto, in particolare, la decorrenza del 1° luglio 2016 per il trasferimento delle funzioni afferenti la cooperazione sociale; Dato atto, altresi', che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con la citata legge regionale 25/2016, alla Regione era gia' attribuita la competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali, in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di stato, nonche' di definizione con regolamento dei criteri e modalita' di ripartizione tra le singole Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 20/2006; Richiamato, al riguardo, il «Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006», emanato con proprio decreto 7 settembre 2015, n. 0184/Pres., il quale da' esecuzione alle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 20/2006 al tempo vigenti; Ravvisata pertanto la necessita', a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni gia' svolte dalle Province in materia di cooperazione sociale ai sensi della citata legge regionale 26/2014, di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che dia esecuzione alle disposizioni del vigente art. 10 della legge regionale 20/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 25/2016, abrogando nel contempo il sopra citato Regolamento emanato con proprio decreto 7 settembre 2015, n. 0184/Pres.; Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della coope-razione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», e ritenuto di emanarlo; Visto, inoltre, il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 156/1 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, la presunzione dell'effetto incentivante in caso di aiuti a copertura dei costi salariali di personale dedicato all'assistenza di lavoratori svantaggiati e le condizioni previste dalla clausola «Deggendorf»; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la citata legge regionale 17/2007, con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1547 del 22 agosto 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI