(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), inserendo al comma 2 la lettera g bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie; Vista la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'art. 22, comma 9, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' e le adeguate delimitazioni o recinzioni; Visti gli articoli 22 e della legge regionale 6/2008 che recano norme disciplinanti l'istituzione, il rinnovo e l'attivita' di tali istituti di gestione faunistico-venatoria; Visto il proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., con cui e' stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.1 «Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende faunistico-venatorie» e 13.2 «Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie»; Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di norme regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria; Visto il testo del «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6/2008» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1762; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6/2008» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI