(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n.  3  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle Province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e di  soggetti  aggregatori  della  domanda)  e,  in
particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il  quale  ha
modificato l'art.  3  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria), inserendo al comma 2 la  lettera  g  bis),
che affida alla Regione il compito,  tra  l'altro,  di  rilasciare  i
provvedimenti  inerenti  alle  aziende  faunistico-venatorie  e  alle
aziende agri-turistico-venatorie; 
  Vista la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'art. 22, comma
9, il quale  dispone  che  la  Regione  provvede  a  disciplinare  le
condizioni e le modalita' per il rilascio, il  rinnovo  e  la  revoca
dell'autorizzazione, gli adempimenti  necessari  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e le adeguate delimitazioni o recinzioni; 
  Visti gli articoli 22 e della legge  regionale  6/2008  che  recano
norme disciplinanti l'istituzione, il rinnovo e l'attivita'  di  tali
istituti di gestione faunistico-venatoria; 
  Visto il proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., con cui  e'
stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'art.
8, comma 7,  della  legge  regionale  6/2008  e,  in  particolare,  i
capitoli del piano 13.1 «Criteri per la  costituzione  e  rinnovo  di
aziende faunistico-venatorie» e 13.2 «Criteri per la  costituzione  e
rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie»; 
  Visto il Documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2017,
approvato dal Consiglio regionale  con  deliberazione  n.  47/2016  e
aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.  50,  recante,  tra
gli  obiettivi  strategici  e  i  principali  risultati  attesi,   la
predisposizione  di  norme  regolamentari  conseguenti   alle   nuove
competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria; 
  Visto il testo del «Regolamento per  la  disciplina  delle  aziende
faunistico-venatorie  e  delle  aziende  agrituristico-venatorie,  in
attuazione dell'art. 22, comma 9, della  legge  regionale  6/2008»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017,
n. 1762; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  aziende
faunistico-venatorie  e  delle  aziende  agrituristico-venatorie,  in
attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale  6/2008»  nel
testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI