(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43  del
                          18 ottobre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della regione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55  (Riapertura  termini
per  la  regolarizzazione  agevolata  dell'imposta  regionale   sulle
concessioni sui beni demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  dello
Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  4  ottobre  2016,  n.  68  (Interventi
normativi  relativi  alla  seconda  variazione  al   bilancio   2016.
Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.  42/1998,  32/2002,   21/2010,
66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Vista la  legge  regionale  27  dicembre  2016,  n.  88  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2017) e, in particolare, l'art. 33; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali   dell'ordinamento
tributario   posti   dalla   legislazione   statale,   sono   dettate
disposizioni in materia di canoni per il rilascio  delle  concessioni
di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico; 
    2. si rende necessario disciplinare le penalita' per  tardivo  ed
erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese  e
l'estinzione di crediti di modesto ammontare; 
    3. al fine di prevedere termini piu' ampi  per  poter  completare
gli adempimenti necessari all'effettivo versamento  delle  somme,  si
rende necessario non  prevedere  l'irrogazione  delle  sanzioni,  ne'
richiedere il pagamento degli interessi dei pagamenti di cui all'art.
1, comma 2, della legge regionale n. 81/2015 e  degli  indennizzi  di
cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge  regionale  n.  77/2016,
effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge; 
    4. al  fine  di  semplificare  la  procedura  di  rilascio  delle
concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo  del  demanio
idrico e delle  relative  aree  e  la  semplificazione  relativamente
all'applicazione  dei  connessi  oneri  finanziari,  si  prevede   la
facolta' di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori
o diretti a definirne il contenuto; 
    5. con  specifico  riferimento  alle  sole  concessioni  relative
all'occupazione  e  all'uso  del  demanio  idrico,  in   attesa   del
completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra  le
reti e gli impianti e i corpi idrici  e  le  relative  aree,  occorre
prevedere, tramite accordi, la possibilita' di determinare il  numero
e la tipologia delle interferenze applicando un criterio  statistico,
elaborato su un campione significativo di territorio,  non  inferiore
al 20 per cento del territorio regionale, su cui sara' commisurato il
canone complessivo annuo  da  corrispondere  da  parte  dei  soggetti
gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale; 
    6. al fine di riallineare le concessioni con la  nuova  normativa
in materia a seguito del passaggio di competenze dalle province  alla
Regione ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22  (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002,  67/2003,  41/2005,   68/2011,   65/2014),   agli   illeciti
amministrativi di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  12  agosto  2016,  n.  60/R
(Regolamento in attuazione  dell'art.  5  della  legge  regionale  28
dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di  difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idrica e tutela della costa e degli  abitati  costieri»
recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo  del
demanio  idrico  e  criteri  per  la  determinazione   dei   canoni),
eventualmente accertati nell'ambito degli accordi, non  si  applicano
le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento  dell'indennizzo
per ciascun anno di occupazione senza titolo; 
    7. a seguito nel subentro delle funzioni in materia  di  rilascio
delle  concessioni  di  derivazione  per  uso  idropotabile,  occorre
prevedere che le concessioni a servizio del Servizio idrico integrato
(SII) siano rilasciate ai  gestori  in  relazione  al  territorio  di
competenza per una durata  pari  al  termine  delle  convenzioni  tra
l'Autorita' idrica toscana (AIT) ed il gestore del SII; 
    8. in particolare,  si  prevede  che  i  gestori  che  effettuano
prelievi afferenti e funzionali al  SII  sulla  base  di  concessioni
rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 153 del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  nei  relativi
rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge; 
    9. in considerazione della necessita' di favorire la  definizione
in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse  relative  al
mancato versamento dell'imposta regionale sulle  concessioni  statali
per l'occupazione e l'uso dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale  n.
2/1971 e alla legge regionale n. 68/2016, al fine di non deprimere le
attivita' economiche e sociali svolte sul demanio idrico  consentendo
ad un maggior numero  di  concessionari  di  beneficiarne,  si  rende
necessaria la riapertura dei termini per il  pagamento  dell'aliquota
agevolata del 20 per cento; 
    10. la posticipazione del termine al 30 novembre 2017 e' volta  a
favorire  la  massima  conoscibilita'  ai   contribuenti   circa   la
possibilita'  di  regolarizzare  in  maniera  agevolata  la   propria
posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti  pubblici
titolari di concessioni, termini piu' ampi per poter  completare  gli
adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta,  nonche'
ridurre il potenziale ed incerto  contenzioso  futuro  unitamente  al
raggiungimento  delle  previsioni  di  incasso  da  realizzarsi   nel
corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana; 
    11. al fine di non creare una disomogeneita' sono fatti salvi, ai
fini della regolarizzazione agevolata di cui  all'art.  4,  comma  1,
della legge regionale n. 77/2016, i versamenti dell'imposta regionale
effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore  della
presente legge, in deroga all'art. 1, comma 5, della legge  regionale
n. 81/2015; 
    12. ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 1,  della
legge regionale n. 77/2016, dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata
in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione  della
differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e  la  somma
agevolata di cui al all'art. 1, comma 3,  della  legge  regionale  n.
81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art.  1,  comma  4,  ultimo
periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015; 
    13. al fine di contenere il livello complessivo  della  pressione
tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale
n. 77/2016 e con gli equilibri generali di finanza pubblica, per  gli
anni  2017  e  2018,  e'  ridotta  del  100  per   cento   l'aliquota
dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione  e
l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),  della  legge  regionale  n.
68/2016 e di cui all'art. 33 della legge regionale n. 88/2016; 
    14.   si   rende   necessario   prevedere   che,   a    decorrere
dall'annualita' 2019,  l'aliquota  dell'imposta  regionale  applicata
sulle concessioni statali per l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato  sia  quella
definita all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.
68/2016, pari al 50 per cento del canone di concessione; 
    15. viste le imminenti scadenze e' necessario disporre  l'entrata
in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La  presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione  statale,  detta
disposizioni in materia di canoni per il rilascio  delle  concessioni
per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione  delle
acque. 
  2. In particolare, la presente legge disciplina: 
    a) le attivita' di accertamento, liquidazione e  riscossione  dei
canoni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione
delle acque; 
    b) i procedimenti di applicazione delle  sanzioni  amministrative
per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione  delle
acque.