(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 18 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015); Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015); Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilita' per l'anno 2017) e, in particolare, l'art. 33; Considerato quanto segue: 1. nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico; 2. si rende necessario disciplinare le penalita' per tardivo ed erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di modesto ammontare; 3. al fine di prevedere termini piu' ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento delle somme, si rende necessario non prevedere l'irrogazione delle sanzioni, ne' richiedere il pagamento degli interessi dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 81/2015 e degli indennizzi di cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale n. 77/2016, effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge; 4. al fine di semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e la semplificazione relativamente all'applicazione dei connessi oneri finanziari, si prevede la facolta' di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto; 5. con specifico riferimento alle sole concessioni relative all'occupazione e all'uso del demanio idrico, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, occorre prevedere, tramite accordi, la possibilita' di determinare il numero e la tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui sara' commisurato il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale; 6. al fine di riallineare le concessioni con la nuova normativa in materia a seguito del passaggio di competenze dalle province alla Regione ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), agli illeciti amministrativi di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), eventualmente accertati nell'ambito degli accordi, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento dell'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo; 7. a seguito nel subentro delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni di derivazione per uso idropotabile, occorre prevedere che le concessioni a servizio del Servizio idrico integrato (SII) siano rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l'Autorita' idrica toscana (AIT) ed il gestore del SII; 8. in particolare, si prevede che i gestori che effettuano prelievi afferenti e funzionali al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del decreto legislativo n. 152/2006, nei relativi rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge; 9. in considerazione della necessita' di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 e alla legge regionale n. 68/2016, al fine di non deprimere le attivita' economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad un maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento dell'aliquota agevolata del 20 per cento; 10. la posticipazione del termine al 30 novembre 2017 e' volta a favorire la massima conoscibilita' ai contribuenti circa la possibilita' di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini piu' ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonche' ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana; 11. al fine di non creare una disomogeneita' sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015; 12. ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015; 13. al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale n. 77/2016 e con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018, e' ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016 e di cui all'art. 33 della legge regionale n. 88/2016; 14. si rende necessario prevedere che, a decorrere dall'annualita' 2019, l'aliquota dell'imposta regionale applicata sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato sia quella definita all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016, pari al 50 per cento del canone di concessione; 15. viste le imminenti scadenze e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque. 2. In particolare, la presente legge disciplina: a) le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque; b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.