(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilita' sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale; b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilita' il raggiungimento della propria autodeterminazione; c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilita', promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse; d) regolare l'attivita' dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilita' e fruibilita' generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali; e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilita' anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilita'.