(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge persegue le seguenti finalita': 
    a)  promuovere  e  assicurare  i  diritti   della   persona   con
disabilita'   sulla   base   dei   principi   di   eguaglianza,   non
discriminazione e inclusione sociale; 
    b) rimuovere e  prevenire  le  condizioni  che  impediscono  alla
persona   con   disabilita'   il   raggiungimento    della    propria
autodeterminazione; 
    c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle  persone
con disabilita', promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e
alla permanenza nel lavoro delle stesse; 
    d) regolare l'attivita' dei soggetti pubblici e privati diretta a
eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o  di  impedimento  alla
mobilita'   e   fruibilita'   generale    derivanti    da    barriere
architettoniche e sensoriali; 
    e) assicurare  il  diritto  all'informazione  delle  persone  con
disabilita' anche mediante lo sviluppo del  portale  regionale  della
disabilita'.