(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giula n. 45 del 6 novembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Visto  in  particolare  l'articolo  69  bis,  della  citata   legge
regionale 21/2016  che  prevede  contributi  a  operatori  economici,
associazioni sportive, enti pubblici e  enti  privati  di  promozione
turistica, per la realizzazione, l'ampliamento  o  il  ripristino  di
allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai  beneficiari  medesimi
destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto il testo del «Regolamento di attuazione concernente i criteri
e  le  modalita'  per  la  concessione  di  contributi  a   operatori
economici, associazioni sportive, enti pubblici  e  enti  privati  di
promozione  turistica,  per  la  realizzazione,  l'ampliamento  o  il
ripristino  di  allestimenti,  strutture  e  percorsi   gestiti   dai
beneficiari medesimi destinati o da  destinare  allo  svolgimento  di
pratiche sportive  ed  escursionistiche  all'aria  aperta,  ai  sensi
dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)»; 
  Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  del  6  ottobre
2017, n. 1897; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di attuazione concernente i criteri e
le modalita' per la concessione di contributi a operatori  economici,
associazioni sportive, enti pubblici e  enti  privati  di  promozione
turistica, per la realizzazione, l'ampliamento  o  il  ripristino  di
allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai  beneficiari  medesimi
destinati o da destinare allo svolgimento  di  pratiche  sportive  ed
escursionistiche all'aria aperta,  ai  sensi  dell'articolo  69  bis,
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive)» nel testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI