(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Visti in particolare, l'art. 22, comma 7 della legge regionale n. 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'art. 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale; Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive).» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale dell'8 settembre 2017, n. 1666; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive).» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione. SERRACCHIANI