(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Visti in particolare, l'art. 22, comma 7 della legge  regionale  n.
21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'art. 23, comma
3 della medesima legge regionale  ai  sensi  del  quale  i  requisiti
minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono
indicati con regolamento regionale; 
  Visto il testo del  «Regolamento  concernente  i  requisiti  minimi
qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo  e  attivita'  produttive).»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  dell'8  settembre
2017, n. 1666; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  i  requisiti  minimi
qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo e attivita'  produttive).»  nel
testo allegato al presente provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI