(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Integrazione del reddito di inclusione 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  1  della  legge  regionale  10
luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione  attiva  e  di  sostegno  al
reddito), la regione puo' integrare il Reddito di inclusione (ReI) di
cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al
contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al  sistema
degli interventi e dei servizi  sociali),  al  fine  di  ampliare  la
platea dei  beneficiari  residenti  nel  proprio  territorio  e  puo'
incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti  nel  proprio
territorio l'ammontare  del  beneficio  economico  del  ReI,  secondo
quanto previsto dall'art. 14, comma 6,  del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'). 
  2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1,  al
fine di garantire sin dall'avvio del  ReI  il  coordinamento  con  la
misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2018
ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente
e' in possesso del requisito di residenza in regione di cui  all'art.
3, comma 1, lettera  b),  della  legge  regionale  n.  15/2015,  sono
corrisposte integrazioni economiche,  non  soggette  a  riduzione  ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.  147/2017,  di
valore mensile pari a: 
  a) 185 euro in assenza di componenti di eta' minore di anni 18; 
  b) 235 euro in presenza di un componente di eta' minore di anni 18; 
  c) 285 euro in presenza di due e piu' componenti di eta' minore  di
anni 18. 
  3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso  di
erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali
sono riconosciute a  decorrere  dal  mese  successivo  alla  data  di
maturazione. 
  4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma  2
possono essere aggiornati con le modalita' di cui all'art.  4,  comma
4, della legge regionale n. 15/2015. 
  5. Le modalita' per l'attuazione delle  integrazioni  regionali  di
cui al  comma  2  sono  concordate  con  le  amministrazioni  statali
competenti, anche mediante modifica  e  integrazione  dei  protocolli
d'intesa e degli atti  di  accordo  gia'  in  essere  finalizzati  al
coordinamento e all'integrazione della misura attiva di  sostegno  al
reddito di cui alla legge regionale n. 15/2015 con  il  Sostegno  per
l'inclusione attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
di stabilita' 2016). 
  6. Per l'attuazione di  quanto  previsto  al  comma  1  la  regione
integra con risorse proprie il Fondo per la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.