(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione del reddito di inclusione 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la regione puo' integrare il Reddito di inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e puo' incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'). 2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente e' in possesso del requisito di residenza in regione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2015, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, di valore mensile pari a: a) 185 euro in assenza di componenti di eta' minore di anni 18; b) 235 euro in presenza di un componente di eta' minore di anni 18; c) 285 euro in presenza di due e piu' componenti di eta' minore di anni 18. 3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione. 4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 possono essere aggiornati con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 15/2015. 5. Le modalita' per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo gia' in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale n. 15/2015 con il Sostegno per l'inclusione attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016). 6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.