(Pubblicato    nel     Bollettino     Ufficiale     della     Regione
      Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  25  (Legge  di
stabilita' 2017), e in particolare l'art.  4,  commi  11  e  12,  che
prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai
Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino
al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per  l'installazione
di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle  esistenti,
nonche'   per   la   realizzazione    delle    relative    reti    di
teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da
centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a
reti alimentate da centraline a biomassa. 
  Richiamati: 
    il comma 13 del sopra citato articolo,  ai  sensi  del  quale  la
Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i criteri e le
modalita' per la determinazione, la concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui al suddetti commi 11 e 12, nonche' le modalita'  di
rendicontazione della spesa; 
    i commi 15 e 16 che stabiliscono che per le finalita' di  cui  al
comma 11 e' prevista per il 2017 la spesa di 965.000,00 euro a valere
sulla  Missione  n.  17  (Energia  e  diversificazione  delle   fonti
energetiche) - Programma n. 1  (Fonti  energetiche)  -  Titolo  n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019, nonche' la spesa di 404.161,10  euro
a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19  (Norme  per  lo  sviluppo
delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale  della
regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia  di  Belluno  e  delle
aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si e' provveduto  con  la
legge regionale 4 agosto  2017,  n.  31  (Legge  di  assestamento  al
bilancio per l'anno 2017); 
    il comma 17 che stabilisce che per le finalita' di cui  al  comma
12 e' prevista la spesa di 500.000 euro  per  l'anno  2017  a  valere
sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art.  7,  comma  2,
della legge n. 19/1991, all'iscrizione delle quali si  e'  provveduto
con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Legge di assestamento al
bilancio per l'anno 2017); 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il testo del «Regolamento per la concessione  dei  contributi
di cui all'art. 4, commi da 11 a 17  della  legge  regionale  del  29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)  per  l'installazione
di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle  esistenti,
nonche'   per   la   realizzazione    delle    relative    reti    di
teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da
centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a
reti alimentate da centraline a biomassa.» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2038  del  20
ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi  di
cui all'art. 4, commi da  11  a  17  della  legge  regionale  del  29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)  per  l'installazione
di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle  esistenti,
nonche'   per   la   realizzazione    delle    relative    reti    di
teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da
centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a
reti alimentate da centraline a biomassa.»,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI