(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2017 n. 46) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); Visti, in particolare: l'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale n. 16/2014, come modificata dall'art. 6, comma 41, della legge regionale dell'11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi dei quali «l'amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale» e «il sostegno di cui al comma 1 e' effettuato tramite: a) finanziamento previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione; l'art. 11, della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 6, comma 41, della legge regionale n. 14/2016, e dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), ai sensi del quale: «1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici; 2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), non puo' essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS; 3. Con regolamento regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalita' di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalita' di verifiche e controlli, le modalita' di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonche' eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' fissati i termini del procedimento e le modalita' di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis; 3-bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, sono scaduti»; l'art. 12, comma 2 bis, della medesima legge regionale, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, ai sensi del quale «nel caso in cui i teatri regionali di ospitalita' e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1, acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11, comma 3, sono scaduti»; Visto il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)»; Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»; Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre 2017, n. 2026; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI