(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2017 n. 46) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in
materia di attivita' culturali); 
  Visti, in particolare: 
    l'art. 9, commi 1 e 2,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.
16/2014, come modificata dall'art. 6, comma 41, della legge regionale
dell'11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016
e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge  regionale
10 novembre 2015, n.  26),  ai  sensi  dei  quali  «l'amministrazione
regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal
vivo,  fonte  di  valorizzazione  delle   proprie   plurali   risorse
culturali, fattore di  crescita  civile,  sociale  ed  economica  nel
contesto regionale, nazionale e internazionale» e «il sostegno di cui
al comma 1 e'  effettuato  tramite:  a)  finanziamento  previsto  dal
decreto ministeriale Fondo unico per lo  spettacolo  nazionale  (FUS)
della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e
dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione; 
    l'art.  11,  della  medesima  legge  regionale,  come  modificato
dall'art. 6, comma 41, della legge regionale n. 14/2016, e  dall'art.
2 della legge regionale 24 novembre 2016, n.  17  (Norme  urgenti  in
materia di cultura e sport), ai sensi del quale: 
      «1. Ai sensi dell'art. 9,  comma  2,  lettera  a),  la  Regione
promuove e finanzia la Fondazione Teatro  lirico  Giuseppe  Verdi,  i
teatri  nazionali  e  i  teatri  di  rilevante  interesse  culturale,
presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi
FUS  e  per  i  quali  ha  posto  la  condizione  di  un  determinato
cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici; 
      2. L'ammontare del finanziamento annuale  di  cui  all'art.  9,
comma 2,  lettera  a),  non  puo'  essere  inferiore  alla  quota  di
cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e  per  i  teatri  di
rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS; 
      3. Con regolamento regionale, sentita la commissione consiliare
competente,  sono  stabiliti  le  modalita'  di  presentazione  della
domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalita' di  selezione
dei progetti da  ammettere  a  finanziamento,  la  composizione  e  i
compiti della commissione valutativa, le modalita' di quantificazione
della quota delle risorse da assegnare per  la  gestione  di  ciascun
progetto, non inferiore alla quota di  cofinanziamento  prevista  dal
comma  2,  le  tipologie  di  spese   ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale  di
spese generali di funzionamento ammesse, le modalita' di verifiche  e
controlli, le modalita' di concessione ed erogazione del contributo e
di  eventuali   anticipi,   nonche'   eventuali   ulteriori   effetti
dell'ammissione al finanziamento. Con il  medesimo  regolamento  sono
altresi' fissati  i  termini  del  procedimento  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande e di selezione dei progetti da  ammettere
a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis; 
      3-bis. Nel caso in  cui  i  teatri  nazionali  e  i  teatri  di
rilevante interesse culturale di cui al comma 1  perdano,  nel  corso
del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2,  lettera
a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi  possono
richiedere il finanziamento  previsto  dagli  articoli  9,  comma  2,
lettera b), e 12, anche se  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2,  sono
scaduti»; 
    l'art.  12,  comma  2  bis,  della  medesima   legge   regionale,
introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, ai sensi del
quale «nel caso in cui i teatri regionali di ospitalita' e  i  teatri
di produzione di rilevanza  almeno  regionale  di  cui  al  comma  1,
acquisiscano,  nel  corso  del  triennio  di  finanziamento  previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del  FUS
della qualifica di teatri nazionali e teatri di  rilevante  interesse
culturale e i relativi incentivi,  eventualmente  subordinati  a  una
determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali  o
altri  enti  pubblici,  essi  possono  richiedere  il   finanziamento
previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a),  e  11,  anche  se  i
termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento
di cui all'art. 11, comma 3, sono scaduti»; 
  Visto il proprio  decreto  2  gennaio  2017,  n.  08/Pres.  recante
«Regolamento in materia  di  finanziamento  annuale  per  progetti  o
programmi triennali di iniziative e attivita' della Fondazione Teatro
lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante
interesse culturale, anche di  minoranze  linguistiche,  presenti  in
regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma
3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali)»; 
  Visto il testo del «Regolamento di  modifica  del  «Regolamento  in
materia di finanziamento annuale per progetti o  programmi  triennali
di iniziative e attivita' della  Fondazione  Teatro  lirico  Giuseppe
Verdi, dei teatri nazionali  e  dei  teatri  di  rilevante  interesse
culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in  regione,  in
attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11,  comma  3,  della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali)»,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 2 gennaio 2017, n. 8» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 34 della legge regionale  n.  16/2014,  ai  sensi  del
quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...]  si
prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»; 
  Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 20 ottobre
2017, n. 2026; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  di  modifica  del  «Regolamento  in
materia di finanziamento annuale per progetti o  programmi  triennali
di iniziative e attivita' della  Fondazione  Teatro  lirico  Giuseppe
Verdi, dei teatri nazionali  e  dei  teatri  di  rilevante  interesse
culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in  regione,  in
attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11,  comma  3,  della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali)»,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 2 gennaio 2017, n. 8», nel testo allegato al presente decreto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI