(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 17/2000 
 
  1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2000,  n.  17
(Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di  centri  per
donne in difficolta'), e' inserito il seguente: 
    «Art. 10 bis interventi rivolti agli autori di violenza di genere 
    1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi  istituzionali,
delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di  altri  soggetti
del privato sociale che  operano  per  le  finalita'  della  presente
legge, promuove e sostiene,  sul  territorio  regionale  comprese  le
carceri, la  realizzazione  di  appositi  interventi  di  recupero  e
accompagnamento rivolti  agli  autori  di  violenza  di  genere,  con
riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni  interpersonali
e di vita. 
    2. Gli interventi di cui al comma 1  sono  sviluppati  in  ambito
sociosanitario per assicurare un trattamento  integrato  in  modo  da
consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo  di  chi
e' responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva
del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che  la  violenza
di genere produce sulla salute delle donne. 
    3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati  di  concerto
tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei  distretti  sanitari,
nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale
adeguatamente formato sui temi della  giustizia  riparativa  e  della
violenza di genere. 
    4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero
degli uomini maltrattanti deve  essere  collocata  nell'ambito  delle
iniziative e delle azioni che la Regione promuove  per  identificare,
stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza
di genere e deve svilupparsi parallelamente ai  servizi  di  sostegno
alle vittime di violenza. 
    5. Gli interventi possono  essere  realizzati  solo  su  adesione
volontaria del soggetto interessato  secondo  quanto  previsto  dalle
linee  guida  nazionali  e  in   particolare   dal   piano   d'azione
straordinario  contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere  di  cui
all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93  (Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza  di
genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di  commissariamento
delle  province),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119. 
    6. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto
o su invio,  concordato  con  il  soggetto  stesso,  da  parte  delle
istituzioni  competenti   per   l'ordine   pubblico,   degli   ordini
professionali,  del  sistema   giudiziario   e   dell'amministrazione
penitenziaria,  dei  centri  antiviolenza,  dei  servizi  sanitari  e
sociali che vengono in contatto con il soggetto.».