(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 42 dell'11 ottobre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n.  51  (Norme  per  la
protezione  e   bonifica   dell'ambiente   dai   pericoli   derivanti
dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia
e delle energie alternative); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'art. 2, comma 3, lettera f), della legge regionale  51/2013,
prevede, tra gli interventi demandati al piano  regionale  di  tutela
dall'amianto,  l'incentivazione  e  la   promozione   di   specifiche
iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto; 
    2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo  smaltimento
di amianto proveniente da  utenze  domestiche  e'  opportuno  che  la
Regione  detti  specifici  criteri  affinche'  tali  attivita'  siano
effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un  maggior
controllo sulla sicurezza delle operazioni e  una  migliore  gestione
dei costi, sia per gli utenti che per  i  soggetti  incaricati  della
rimozione e dello smaltimento di amianto; 
    3. La Giunta regionale, con deliberazione 16  febbraio  2015,  n.
130,   ha   emanato   un   documento   di   indirizzo,   propedeutico
all'elaborazione del piano  regionale  di  tutela  dall'amianto,  che
prevede una  «Mappatura  delle  coperture  potenzialmente  contenenti
amianto», a cura del Consorzio Lamma,  da  concludersi  entro  il  31
dicembre  2017  e  la  «Progettazione  di  un   sistema   informativo
sull'amianto»,  a  cura  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale (ARPAT), da concludersi entro il 30 aprile 2018; 
    4. Gli elementi conoscitivi e  strumentali  di  cui  al  punto  3
costituiscono   il    quadro    propedeutico    indispensabile    per
l'elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di  cui  all'art.
2, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 51/2013; 
    5. E' necessaria, in attesa dell'approvazione del piano regionale
di tutela dell'amianto, la definizione, con linee guida apposite,  di
criteri e priorita' per l'esercizio delle  azioni  della  Regione  in
materia di tutela dall'amianto; 
    6. E' opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo  quello
attualmente presente nella legge regionale 51/2013, entro il quale la
Giunta regionale dovra' presentare al Consiglio regionale la proposta
definitiva del citato piano,  stabilendo,  parimenti,  gli  ulteriori
termini entro cui quest'ultimo dovra' procedere ad approvarlo; 
    7.  E'  necessario  modificare  la  legge  regionale  51/2013  in
attuazione della legge regionale  22/2015,  nella  parte  in  cui  fa
riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo  esercitate  dalla
provincia; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
      Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. 
         Modifiche all'art. 2 della legge regionale 51/2013 
 
  1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale
19 settembre  2013,  n.  51  (Norme  per  la  protezione  e  bonifica
dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto  e  promozione  del
risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie  alternative)
e' inserita la seguente: 
  «f-bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi  per
la rimozione e lo  smaltimento  dell'amianto  proveniente  da  utenze
domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio  stipulati  per  la
raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;».