(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 dell'11 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Considerato quanto segue: 1. L'art. 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 51/2013, prevede, tra gli interventi demandati al piano regionale di tutela dall'amianto, l'incentivazione e la promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto; 2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche e' opportuno che la Regione detti specifici criteri affinche' tali attivita' siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto; 3. La Giunta regionale, con deliberazione 16 febbraio 2015, n. 130, ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico all'elaborazione del piano regionale di tutela dall'amianto, che prevede una «Mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto», a cura del Consorzio Lamma, da concludersi entro il 31 dicembre 2017 e la «Progettazione di un sistema informativo sull'amianto», a cura dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), da concludersi entro il 30 aprile 2018; 4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per l'elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 51/2013; 5. E' necessaria, in attesa dell'approvazione del piano regionale di tutela dell'amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorita' per l'esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall'amianto; 6. E' opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo quello attualmente presente nella legge regionale 51/2013, entro il quale la Giunta regionale dovra' presentare al Consiglio regionale la proposta definitiva del citato piano, stabilendo, parimenti, gli ulteriori termini entro cui quest'ultimo dovra' procedere ad approvarlo; 7. E' necessario modificare la legge regionale 51/2013 in attuazione della legge regionale 22/2015, nella parte in cui fa riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla provincia; Approva la presente legge: Art. 1 Integrazione del piano regionale di tutela dall'amianto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 51/2013 1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) e' inserita la seguente: «f-bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;».