(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 21 novembre 2017 della Regione Trentino-Alto Adige) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' della legge 1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di: a) garantire a tutta la popolazione le medesime opportunita' di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza; b) valorizzare l'autonomia dei Comuni, attribuendo ad essi il maggior numero possibile di funzioni e servizi pubblici, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; c) riordinare le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali, mantenendo in capo alla Provincia quelli di rilevanza sovracomunale o provinciale e le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza; d) valorizzare le forme collaborative intercomunali; e) intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune e favorire il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali.