(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale  n.
                               47/I-II 
       del 21 novembre 2017 della Regione Trentino-Alto Adige) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e finalita' della legge 
 
  1. Con la presente legge  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di
seguito  denominata  Provincia,  stabilisce  principi  e  regole  sul
riordino delle funzioni e dei servizi  svolti  dagli  enti  locali  e
dalla Provincia stessa ai fini di: 
    a) garantire a tutta la popolazione le medesime  opportunita'  di
sviluppo e  livelli  minimi  uniformi  delle  prestazioni  pubbliche,
indipendentemente  dalle  caratteristiche   del   territorio,   dalla
collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza; 
    b) valorizzare l'autonomia dei Comuni,  attribuendo  ad  essi  il
maggior  numero  possibile  di  funzioni  e  servizi   pubblici,   in
attuazione   dei   principi   costituzionali    di    sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; 
    c) riordinare le funzioni amministrative  e  i  servizi  pubblici
provinciali, mantenendo in capo alla Provincia  quelli  di  rilevanza
sovracomunale o provinciale  e  le  funzioni  di  programmazione,  di
coordinamento e di vigilanza; 
    d) valorizzare le forme collaborative intercomunali; 
    e) intensificare la collaborazione tra Provincia e  Comuni  nello
svolgimento delle funzioni  e  dei  servizi  di  interesse  comune  e
favorire  il  coinvolgimento  dei  Comuni  nello  svolgimento   delle
funzioni provinciali.