(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale 
         della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l'anno 2011); 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino.
Trasferimento della proprieta'. Disposizioni conseguenti); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni  per
l'esercizio delle funzioni regionali  in  materia  di  uso  razionale
dell'energia. Modifiche  alle  leggi  regionali  39/2005,  87/2009  e
22/2015); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Dispo sizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2017); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per  il
recepimento degli accordi  conseguenti  il  riordino  delle  funzioni
provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e  alla  legge
regionale n. 70/2015); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009,  55/2011,
77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); 
  Vista la legge regionale  29  settembre  2017,  n.  53  (Interventi
indifferibili  ed  urgenti  per  fronteggiare  le  conseguenze  degli
eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9  e  10  settembre  2017
verificatisi nei  territori  dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo e Collesalvetti); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario stipulare da parte  della  Regione,  nelle
more della  definizione  del  contenzioso  pendente  sulla  gara  per
l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico   locale   (TPL)
nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale,  un  contratto  di
concessione, per la  durata  di  due  anni,  con  un  unico  soggetto
composto da tutti gli attuali gestori del trasporto  pubblico,  sulla
base  delle  previsioni  del  regolamento  (CE)  n.   1370/2007   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo  ai  servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia  e  che
abroga i regolamenti del Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE),  n.
1107/70, e  specificatamente  dell'art.  5,  comma  5.  Il  contratto
transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicita' la  gestione  del
servizio ed elimina l'attuale  regolazione  dello  stesso  effettuata
mediante atti unilaterali nella forma  dell'obbligo  di  servizio  da
parte di una molteplicita' di enti locali; 
    2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che
ha introdotto nella legge regionale n.  23/2012  la  possibilita'  di
assumere personale nel 2017, a tale  assunzione  non  e'  stato  dato
corso.  In  attesa  della  definizione  del  contenzioso  si  procede
pertanto   a   posticipare   la   decorrenza   dell'efficacia   della
disposizione; 
    3. E'  necessario  ridurre  l'entita'  del  concorso  finanziario
regionale previsto per la realizzazione delle opere  infrastrutturali
del porto di Piombino, in relazione  al  piano  di  ammortamento  del
mutuo contratto dall'Autorita' di sistema portuale; 
    4. E' opportuno prevedere la  possibilita'  di  contribuire  alla
realizzazione dello scavalco  ferroviario  per  il  collegamento  del
porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di
Castelnuovo  di  Garfagnana,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio regionale, nei limiti delle  somme  gia'  stanziate  per  il
raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca; 
    5. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei  contributi
straordinari per la progettazione della viabilita' a  nord  di  Pisa,
tratto Madonna dell'Acqua - Cisanello; 
    6. Poiche' alla data attuale non  sono  state  esperite,  ne'  si
prevede  di  poterlo  fare  entro  la  fine  dell'anno,   le   azioni
conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti
utilizzo di risorse sull'annualita' 2017, con la  presente  legge  si
provvede ad abrogare o adeguare  le  relative  previsioni  normative,
nonche' ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa
annualita', azzerandole; 
    7. L'art. 24 della legge regionale n. 85/2016  reca  disposizioni
sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali  la  Regione
e' subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo
2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e  attuazione  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni  di  comuni".  Modifiche  alle
leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005  ,  68/2011  ,  65/2014),
disponendo che le societa'  nelle  quali  la  Regione  e'  subentrata
confluiscano nell'Agenzia regionale recupero  risorse  (ARRR)  S.p.A.
entro il 31 dicembre  2017.  L'art.  26,  comma  4,  dispone  che  la
Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3,  comma  1,
lettere h) ed h) quater, della legge regionale  n.  39/2005,  nonche'
delle funzioni di controllo,  vigilanza  e  di  accertamento  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere h bis) ed h  ter),  della  stessa  legge
regionale n. 39/2005, si avvalga di ARRR S.p.A. a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018; 
    8. Il procedimento di fusione per incorporazione in  ARRR  S.p.A.
delle societa' energetiche interamente partecipate dalla  Regione  ha
subito ritardi, stante  la  plurima  attivita'  richiesta  agli  enti
locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che  non
consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto  conto
che le societa' risultano inserite  nel  piano  di  razionalizzazione
adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell'art. 24 del decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica) e' quindi opportuno prorogare  il
termine fino alla data in cui la fusione delle  societa'  energetiche
in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la
stessa debba concludersi entro il  31  dicembre  2018,  e  modificare
l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 85/2016  disponendo  che
l'avvalimento di ARRR S.p.A., da parte  della  Regione,  decorra  dal
giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla  lettera
a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019; 
    9. E' opportuno rendere nota la data di conclusione del  riordino
delle  partecipazioni  societarie  mediante  la   pubblicazione   sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione; 
    10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire
il passaggio delle informazioni tra i  catasti  e  l'omogeneizzazione
delle  procedure  e  quindi  l'armonia  nel  sistema,  e'   opportuno
prorogare sino al 31 dicembre  2018  l'esercizio  delle  funzioni  di
controllo sugli impianti termici da  parte  del  Comune  di  Grosseto
disciplinato dall'art. 22-bis della legge regionale n. 85/2016; 
    11. Nel quadro delle azioni volte  a  portare  a  conclusione  il
progetto di ricerca avviato mediante la societa' Centro  Ricerche  ed
Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la  modifica
dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 si e'  resa  necessaria
anche a seguito delle osservazioni  pervenute  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri sul  testo  originario,  chiarendo  la  natura
dell'erogazione (che non costituisce contributo, bensi' dotazione  in
conto capitale) alla societa' Sviluppo Toscana S.p.A. (in house della
Regione), e gli obiettivi della stessa,  escludendone  la  natura  di
aiuto di Stato; 
    12. E' necessario tutelare nei modi piu' opportuni il progetto  e
le finalita' dell'intervento che richiedera' l'attivazione  da  parte
della  Regione  Toscana  di  procedure   disciplinate   dalla   legge
fallimentare che, con molta probabilita', si concretizzeranno  in  un
concordato fallimentare (ex art. 124) o in altre e diverse  procedure
ancora da individuare,  grazie  all'intervento  di  Sviluppo  Toscana
S.p.a., societa' in house alla Regione; 
    13.  Per  completare  e   rafforzare   l'intervento   finanziario
straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili  finalizzati
al ripristino dei danni ed alla messa  in  sicurezza  nei  Comuni  di
Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti a seguito  degli  eventi
meteorologici del 9 e 10  settembre  2017,  e'  necessario  stanziare
un'ulteriore somma che  puo'  essere  trasferita  nella  contabilita'
speciale  aperta  a  favore   del   Commissario   delegato   per   il
finanziamento del piano degli  interventi,  prevedere  un  contributo
straordinario in favore  delle  associazioni  di  volontariato  e  di
promozione   sociale,   associazioni    sportivo    dilettantistiche,
parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonche' supportare  le  imprese
agricole  e  della  pesca  delle  due  province  interessate  tramite
l'erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero; 
    14. L'art. 70 duodecies  della  legge  regionale  n.  77/2013  ha
disposto   contributi   straordinari   per   gli    interventi    per
l'abbattimento della carica batterica immediatamente  a  monte  della
foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per
le annualita' 2014 e 2015, nell'ambito di uno  specifico  accordo  di
programma tra la  Regione,  i  comuni,  e  gli  altri  enti  pubblici
territorialmente coinvolti nell'attuazione di misure e interventi per
il superamento delle  criticita'  delle  foci  fluviali  della  piana
Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilita' delle acque
costiere ad esse prospicienti; 
    15. Nell'ambito dell'accordo di  programma  si  rende  necessario
prevedere il  proseguimento  degli  interventi,  anche  sperimentali,
finalizzati all'abbattimento della carica batterica immediatamente  a
monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone
ed il relativo monitoraggio, per le annualita' 2017, 2018 e 2019; 
    16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Introito della quota spettante  all'ente  proprietario  della  strada
  delle sanzioni per eccesso di velocita'. Modifiche all'articolo  22
  della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. Alla  lettera  h),  del  comma  1,  dell'art.  22,  della  legge
regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli  enti  locali  e
disciplina generale delle funzioni amministrative e  dei  compiti  in
materia di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse  geotermiche,  opere  pubbliche,   viabilita'   e   trasporti
conferite alla Regione dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
112), dopo la parola: «declassificazione» e'  inserita  la  seguente:
«amministrativa». 
  2. Dopo il comma 4, dell'art. 22, della legge regionale n.  88/1998
e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Con riferimento ai proventi di cui  all'art.  142,  comma
12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della  strada),  con  deliberazione  della  Giunta   regionale   sono
definiti, per le strade regionali: 
      a) le modalita' per la determinazione della quota regionale dei
proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni; 
      b)  fatto  salvo  quanto  disciplinato  dal  comma  4-ter,  gli
indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 23, comma
3, in conformita' a quanto previsto dal  comma  12-ter  del  medesimo
art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.». 
  3. Dopo il comma 4-bis, dell'art.  22,  della  legge  regionale  n.
88/1998 e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'art.  142,  comma
12-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, riferiti alla Strada  di
Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno,  e'  disciplinata  tramite
convenzione fra Regione Toscana,  Citta'  Metropolitana  di  Firenze,
Provincia di  Pisa  e  Provincia  di  Livorno,  in  conformita'  alle
finalita' dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.».