(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 dell'11 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011); Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014); Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprieta'. Disposizioni conseguenti); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015); Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Dispo sizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017); Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017); Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti); Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario stipulare da parte della Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, un contratto di concessione, per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE), n. 1107/70, e specificatamente dell'art. 5, comma 5. Il contratto transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicita' la gestione del servizio ed elimina l'attuale regolazione dello stesso effettuata mediante atti unilaterali nella forma dell'obbligo di servizio da parte di una molteplicita' di enti locali; 2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella legge regionale n. 23/2012 la possibilita' di assumere personale nel 2017, a tale assunzione non e' stato dato corso. In attesa della definizione del contenzioso si procede pertanto a posticipare la decorrenza dell'efficacia della disposizione; 3. E' necessario ridurre l'entita' del concorso finanziario regionale previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto di Piombino, in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto dall'Autorita' di sistema portuale; 4. E' opportuno prevedere la possibilita' di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle somme gia' stanziate per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca; 5. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi straordinari per la progettazione della viabilita' a nord di Pisa, tratto Madonna dell'Acqua - Cisanello; 6. Poiche' alla data attuale non sono state esperite, ne' si prevede di poterlo fare entro la fine dell'anno, le azioni conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti utilizzo di risorse sull'annualita' 2017, con la presente legge si provvede ad abrogare o adeguare le relative previsioni normative, nonche' ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa annualita', azzerandole; 7. L'art. 24 della legge regionale n. 85/2016 reca disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione e' subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014), disponendo che le societa' nelle quali la Regione e' subentrata confluiscano nell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. entro il 31 dicembre 2017. L'art. 26, comma 4, dispone che la Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) ed h) quater, della legge regionale n. 39/2005, nonche' delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all'art. 3, comma 1, lettere h bis) ed h ter), della stessa legge regionale n. 39/2005, si avvalga di ARRR S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2018; 8. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR S.p.A. delle societa' energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi, stante la plurima attivita' richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto conto che le societa' risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e' quindi opportuno prorogare il termine fino alla data in cui la fusione delle societa' energetiche in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa debba concludersi entro il 31 dicembre 2018, e modificare l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 85/2016 disponendo che l'avvalimento di ARRR S.p.A., da parte della Regione, decorra dal giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla lettera a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019; 9. E' opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione; 10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire il passaggio delle informazioni tra i catasti e l'omogeneizzazione delle procedure e quindi l'armonia nel sistema, e' opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2018 l'esercizio delle funzioni di controllo sugli impianti termici da parte del Comune di Grosseto disciplinato dall'art. 22-bis della legge regionale n. 85/2016; 11. Nel quadro delle azioni volte a portare a conclusione il progetto di ricerca avviato mediante la societa' Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2017 si e' resa necessaria anche a seguito delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo originario, chiarendo la natura dell'erogazione (che non costituisce contributo, bensi' dotazione in conto capitale) alla societa' Sviluppo Toscana S.p.A. (in house della Regione), e gli obiettivi della stessa, escludendone la natura di aiuto di Stato; 12. E' necessario tutelare nei modi piu' opportuni il progetto e le finalita' dell'intervento che richiedera' l'attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che, con molta probabilita', si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex art. 124) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., societa' in house alla Regione; 13. Per completare e rafforzare l'intervento finanziario straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, e' necessario stanziare un'ulteriore somma che puo' essere trasferita nella contabilita' speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi, prevedere un contributo straordinario in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportivo dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonche' supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l'erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero; 14. L'art. 70 duodecies della legge regionale n. 77/2013 ha disposto contributi straordinari per gli interventi per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per le annualita' 2014 e 2015, nell'ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti nell'attuazione di misure e interventi per il superamento delle criticita' delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilita' delle acque costiere ad esse prospicienti; 15. Nell'ambito dell'accordo di programma si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualita' 2017, 2018 e 2019; 16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocita'. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 88/1998 1. Alla lettera h), del comma 1, dell'art. 22, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: «declassificazione» e' inserita la seguente: «amministrativa». 2. Dopo il comma 4, dell'art. 22, della legge regionale n. 88/1998 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali: a) le modalita' per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni; b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4-ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 23, comma 3, in conformita' a quanto previsto dal comma 12-ter del medesimo art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.». 3. Dopo il comma 4-bis, dell'art. 22, della legge regionale n. 88/1998 e' aggiunto il seguente: «4-ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, e' disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Citta' Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformita' alle finalita' dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992.».