(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52  del
                          13 dicembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221  (Disposizioni  in  materia
ambientale  per  promuovere  misure  di  green  economy  e   per   il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il  mercato
e la concorrenza); 
  Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in  materia
di trasporto di persone mediante  servizio  di  taxi  e  servizio  di
noleggio); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per  la
gestione della Tenuta di San  Rossore  e  per  il  funzionamento  del
Comitato di Presidenza); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81  (Disposizioni  in
materia di sanzioni amministrative); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 9 luglio 2003,  n.  35  (Tutela  sanitaria
dello sport); 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n.  28  (Disciplina  delle
attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing); 
  Vista la legge regionale 4 febbraio 2005,  n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.  55  (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione) e, in particolare, l'art. 13; 
  Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66  (Istituzione  del
fondo regionale per la non auto sufficienza); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) 
  Vista la legge regionale 27 aprile 2009,  n.  20  (Disposizioni  in
materia di ricerca e innovazione); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  85  (Riconoscimento
della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e
di sanita' pubblica» come ente di diritto pubblico); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia  di
panificazione); 
  Vista la legge regionale 6  ottobre  2011,  n.  49  (Disciplina  in
materia di impianti di radiocomunicazione); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n.  26  (Istituzione  della
commissione regionale per il paesaggio ai  sensi  dell'art.  137  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137»); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale  19  marzo  2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione       e       valorizzazione       del       patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla
l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 5 giugno  2017,  n.  26  (Disposizioni  in
materia di accesso, di  pubblicita'  e  trasparenza  per  consiglieri
regionali, assessori  e  organi  di  garanzia.  Modifiche  alla  l.r.
40/2009 ed alla l.r. 55/2014); 
  Vista la legge regionale 25 luglio 2017,  n.  36  (Disposizioni  in
merito al nuovo  assetto  organizzativo  delle  funzioni  di  governo
clinico regionale, della Commissione  regionale  di  bioetica  e  dei
comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r.
51/2009); 
  Vista la legge regionale 28 luglio 2017,  n.  37  (Disposizioni  in
materia faunistico-venatoria e di manufatti per  esigenze  venatorie.
Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina  in
materia di accesso, di  pubblicita'  e  trasparenza  per  consiglieri
regionali, assessori e organi di  garanzia,  al  fine  di  effettuare
correttivi  tecnici  e  colmare  lacune  inerenti   ai   termini   di
pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali
di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione; 
    2. Al fine di rendere individuabile, in  modo  piu'  univoco,  la
causa di incompatibilita' relativa alla titolarita' di tre  incarichi
di membro effettivo  in  collegi  sindacali  o  organi  di  controllo
contabile di cui alla l.r. 5/2008, e' introdotto  il  riferimento  ai
soggetti  appartenenti  al  gruppo  amministrazioni  pubbliche  della
Regione Toscana individuati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    3. Al fine di uniformare la possibile permanenza  in  carica  dei
direttori degli enti dipendenti  e  degli  amministratori  unici  con
funzioni di direzione in societa' in house, e' necessario  modificare
l'art. 13, comma 5-bis 1, della l.r. 5/2008; 
    4. In seguito all'abrogazione della legge  regionale  6  novembre
2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe  pubblica  dei  consiglieri  e
degli  assessori  regionali  e  norme  in  materia   di   trasparenza
patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della  Regione
e dei titolari di cariche istituzionali  di  garanzia  e  di  cariche
direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della
l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004  e  alla
l.r. 5/2008),  disposta  dalla  l.r.  26/2017,  si  rende  necessaria
l'abrogazione della lettera b) del comma 3 della  l.r.  5/2008.  Tale
norma, infatti, prevede la decadenza dall'incarico nei  casi  di  cui
all'art. 13, comma 6, della l.r. 61/2012 non piu' vigente; 
    5. Le disposizioni della  sezione  V  del  capo  I  provvedono  a
ripristinare il coordinamento tra  l'art.  55  della  l.r.  1/2009  e
l'art. 49 della stessa legge, coordinamento venuto meno a causa di un
errore materiale intervenuto nell'ambito  delle  modifiche  apportate
dalla recente legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in
materia di accesso all'impiego regionale,  attivita'  extraimpiego  e
strutture di supporto  agli  organi  politici.  Modifiche  alla  l.r.
1/2009 e alla l.r. 4/2008) all'ordinamento del personale regionale ai
fini  dell'economicita'  dell'azione  amministrativa,  nel  caso   di
riconferma dei rapporti del personale di cui agli articoli  51  e  53
della l.r. 1/2009 alla scadenza dell'Ufficio di  presidenza  previsto
dall'art. 14, comma 3, dello Statuto, si provvede  alla  proroga  dei
contratti originariamente stipulati; 
    6 E'  necessario  modificare  la  decorrenza  dell'indennita'  di
carica e dei rimborsi spese del presidente del Consiglio e dei  altri
componenti dell'Ufficio di presidenza, dei componenti dell'ufficio di
presidenza    delle    commissioni    consiliari,    del    portavoce
dell'opposizione e dei presidenti dei gruppi  consiliari,  alfine  di
collegarle all'effettivo esercizio delle relative funzioni; 
    7.  E'  necessario  raccordare  alcune  disposizioni  della  l.r.
60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte  con  la
legge 221/2015 (c.d. green economy) e in vigore dal 2 febbraio 2016; 
    8. E' necessario correggere la disposizione di cui  all'art.  17,
comma 8, della l.r. 49/2011 nella  parte  in  cui  omette,  per  mero
refuso, di prescrivere il rispetto dei criteri localizzativi  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera  c)  e  all'art.  11,  comma  1,  della
medesima legge, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in attesa
del programma comunale o del suo aggiornamento; 
    9. Si rende necessario aggiornare  la  lettera  b)  del  comma  1
dell'art.  9  della  l.r.  49/2011,  sostituendo  il  riferimento  al
regolamento urbanistico di cui all'abrogata legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme  per  il  governo  del  territorio)  con  il  piano
operativo di cui all'art. 95 della l.r. 65/2014; 
    10. E' opportuno  intervenire  sulla  l.r.  30/2015  al  fine  di
correggere  alcuni  errori  materiali,   adeguare   i   termini   per
l'espletamento di adempimenti in tema di approvazione  del  bilancio,
precisare che  il  parere  obbligatorio  della  Consulta  tecnica  e'
previsto anche in tema di modifiche alla  perimetrazione  delle  aree
facenti parte del sistema regionale della biodiversita'; 
    11. In fase di applicazione della l.r. 56/2017 si e'  evidenziata
la necessita' di precisare  meglio  i  riferimenti  cartografici  ivi
presenti, garantendo la certezza dei confini delle aree indicate.  E'
necessario  pertanto  apportare  le  opportune  modifiche  alla  l.r.
56/2017 prevedendo anche che sia il Consiglio direttivo del  parco  a
redigere le modifiche cartografiche  in  modo  da  avere  riferimenti
privi di indeterminazione; 
    12.  E'  necessario  allineare  la  normativa  sull'attivita'  di
panificazione di cui alla l.r. 18/2011 a  quanto  gia'  previsto  per
altre  attivita'  professionali  disciplinate  con  leggi   regionali
(attivita' di tintolavanderia, attivita' di acconciatore),  oltre  ad
apportare una semplificazione procedurale, permettendo a  coloro  che
subentrano  in  un'attivita'  gia'  esistente   di   presentare   una
comunicazione,  anziche'  una  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' (SCIA); 
    13. Alla luce dell'art. 48 della  l.r.  15/2017,  in  materia  di
programmazione settoriale, che ha abrogato il  comma  2  dell'art.  6
della l.r. 20/2009, relativo all'approvazione di un atto di indirizzo
pluriennale, di durata pari al piano  regionale  di  sviluppo  (PRS),
occorre abrogare i punti 6 e 7 del preambolo; 
    14. E' necessario stabilire, con inequivoca  certezza,  un  nesso
logico normativo fra l'art. 4, comma 3, e l'art. 7 della l.r. 21/2010
per definire sotto l'aspetto dell'impianto di programmazione l'intero
insieme  degli  interventi  e  il  loro  procedimento  di  attuazione
successivamente all'entrata in vigore della l.r. 15/2017; 
    15. E' opportuno adeguare la l.r. 32/2002 al fine di prevedere la
possibilita' di far svolgere un tirocinio  a  coloro  che  non  hanno
assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di eta'  o
non sono in grado di dimostrarlo; 
    16. Il comma 170 dell'art. 1 della legge 4 agosto  2017,  n.  124
(Legge annuale per il mercato e la  concorrenza),  ha  modificato  la
lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
(Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea) prevedendo il noleggio  con  conducente  anche
dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare, oltre alle tre sezioni
esistenti  attualmente  del  ruolo  (autovetture  e  motocarrozzette,
veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi di cui
al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 67/1993; 
    17. E' necessario, nell'ambito  delle  verifiche  di  regolarita'
delle domande per l'iscrizione al ruolo  dei  conducenti,  effettuare
idonei  controlli,  anche  a  campione,   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
in materia di documentazione amministrativa), individuare  e  rendere
note le misure organizzative adottate per  l'efficiente,  efficace  e
tempestiva esecuzione dei controlli medesimi di cui all'art. 7  della
l.r. 67/1193; 
    18. L'art. 9 del regolamento CE 1371/2007 al fine di garantire ai
passeggeri il piu' ampio accesso possibile al trasporto  ferroviario,
prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno  i  biglietti  piu'
essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a  bordo  dei
treni. Al fine di coordinare le disposizioni  relative  al  trasporto
pubblico locale con il quadro normativo  comunitario,  e'  necessario
modificare l'art. 19-bis della l.r. 42/1998; 
    19. In  tema  di  tutela  sanitaria  dello  sport  e'  necessario
recepire nella l.r. 35/2003 le modifiche  apportate  dalla  normativa
nazionale e,  contestualmente,  disciplinare  l'aspetto  relativo  ai
soggetti autorizzati che  devono  rilasciare  le  certificazioni  non
agonistiche,  anche  sulla  base  delle  disposizioni   della   legge
regionale 5 agosto 2009, n.  51  (Norme  in  materia  di  qualita'  e
sicurezza  delle   strutture   sanitarie:   procedure   e   requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
    20. E' necessario modificare l'art. 10 della  l.r.  28/2004  alla
luce del fatto che le camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura, anche a seguito dei  mutamenti  intervenuti  nel  quadro
normativo nazionale con il decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
219 (Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), non
esercitano piu' questo tipo di funzioni; 
    21. E' opportuno correggere alcuni errori materiali  e  precisare
alcuni raccordi normativi all'interno della l.r.  40/2005,  oltreche'
adeguare,  in  coerenza  con  l'attuale  ruolo  del  direttore  della
programmazione di area vasta conseguente alla  riforma  di  cui  alla
legge regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino  dell'assetto
istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario   regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005), le disposizioni inerenti alla mobilita'
del ruolo di direttore generale; 
    22. E' opportuno  ricollocare  la  clausola  valutativa  prevista
dall'art. 20 della l.r. 66/2008 all'interno di  un  contenitore  piu'
ampio, rappresentato  dalla  relazione  sanitaria  regionale  di  cui
all'art. 20 della l.r. 40/2005; 
    23. In seguito ai recenti mutamenti  normativi  intervenuti,  sia
negli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale, sia nel
sistema degli organismi di governo clinico, e' necessario adeguare la
composizione dell'organismo previsto dall'art. 76-septies della  l.r.
40/2005, la Conferenza regionale permanente, che  svolge  compiti  di
indirizzo  e  monitoraggio   del   sistema   di   emergenza   urgenza
territoriale 
    24. Ai fini del rispetto dei principi del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005 e del ruolo
del comune li' esplicitato,  anche  in  considerazione  dei  principi
costitutivi del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3  della
l.r. 40/2005, cosi' come  modificato  dalla  l.r.  84/2015,  per  gli
effetti che  in  esso  esplica  l'attivita'  dell'organo  oggetto  di
modifica nella sua composizione, si ritiene necessario prevedere  che
alla  conferenza  zonale  dei  sindaci  di  cui  alla  l.r.   41/2005
partecipino tutti i sindaci dell'ambito territorialmente interessato,
ancorche' esercenti funzioni in  associazione  il  cui  esercizio  e'
demandato all'unione dei comuni; 
    25.  E'  necessario,  in  adempimento  dell'impegno  assunto  dal
Presidente  della  Giunta  regionale,  conformarsi  alle  indicazioni
contenute nell'impugnativa governativa del marzo  scorso,  che  aveva
tra  l'altro  contestato,  con  riferimento  alla  nuova   disciplina
dell'accreditamento dettata dalla legge regionale 4 maggio  2017,  n.
21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e
dei servizi alla persona del  sistema  sociale  integrato.  Modifiche
alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009), la mancanza di una previsione
esplicita sulla durata dell'accreditamento; 
    26.  E'  necessario,  in  adempimento  dell'impegno  assunto  dal
Presidente della Giunta regionale,  introdurre  una  puntualizzazione
sul rispetto della normativa vigente nella l.r. 36/2017  sul  governo
clinico; 
    27. Ai fini di una necessaria uniformita', e' opportuno estendere
anche  alle  figure  apicali  della   Fondazione   Toscana   Gabriele
Monasterio di cui alla l.r. 85/2009  la  disciplina  prevista  per  i
soggetti  apicali  dell'Ente  di  supporto   tecnico   amministrativo
regionale (ESTAR), di cui all'art.  106-bis  della  l.r.  40/2005,  e
dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione  Oncologica  (ISPO),  di
cui all'art. 6-bis della  legge  regionale  4  febbraio  2008,  n.  3
(Istituzione e  organizzazione  dell'Istituto  per  lo  Studio  e  la
Prevenzione Oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del  Centro  per
lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»); 
    28. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni
amministrative rende necessario adeguare la  l.r.  81/2000  al  nuovo
modello organizzativo,  rendendo  esplicita  l'esistenza  di  diverse
autorita' competenti all'applicazione delle  sanzioni  amministrative
in  seno  all'amministrazione  regionale  nei   diversi   ambiti   di
competenza; 
    29.  E'  necessario  prevedere  la  facolta'  del  dirigente   di
rappresentare in giudizio la Regione nella fase di  opposizione  alla
sanzione, potendo altresi' delegare appositi funzionari; 
    30. L'evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche  a
livello  comunitario  e,  in  particolare,  l'implementazione   della
disciplina dei controlli e della  tenuta  e  gestione  degli  elenchi
degli operatori biologici prevista  dalla  normativa  statale,  rende
opportuno  adeguare  l'ordinamento  regionale  abrogando   la   legge
regionale 12 aprile 1995, n. 54  (Norme  per  le  produzioni  animali
ottenute mediante metodi biologici) e la legge  regionale  16  luglio
1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per  le  produzioni
agricole ottenute mediante metodi biologici), in  quanto  attualmente
la materia, sotto il profilo dei controlli  e  della  conoscenza  dei
dati  relativi  agli  operatori  biologici,   risulta   compiutamente
disciplinata a livello amministrativo, sia nazionale che regionale; 
    31. E' opportuno chiarire che si applica, anche  nel  caso  della
centrale unica di committenza degli  ambiti  territoriali  di  caccia
(ATC) della Toscana, la norma transitoria la quale stabilisce  che  i
requisiti di qualificazione sono  soddisfatti  mediante  l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'art.  33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    32.  E'  necessario  dare  seguito  all'impegno  assunto  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri a  seguito  delle  osservazioni
sollevate in  riferimento  alla  l.r.  37/2017,  in  particolare  per
chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l'obbligo
di  annotazione  scatta  subito  dopo  che  l'abbattimento  e'  stato
accertato,  e  per  chiarire  che  i  manufatti  che  possono  essere
realizzati  nelle  aree  del  territorio  rurale  individuati   dagli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali non  sono  destinati
allo svolgimento  dell'attivita'  venatoria  ma,  esclusivamente,  al
ritrovo e all'organizzazione dell'attivita' delle squadre  di  caccia
al cinghiale e di conseguenza non rientrano  nella  disciplina  degli
appostamenti fissi; 
    33. E' necessario modificare la l.r. 26/2012 proponendo una nuova
composizione  della   commissione   regionale   per   il   paesaggio,
rispondente  alla  nuova  organizzazione  del  Ministero  dei   beni,
attivita' culturali e del turismo; 
    34. E' opportuno dettare una  norma  transitoria  che  contemperi
l'esigenza di continuita' dei lavori della Commissione regionale  per
il paesaggio nelle more della  nomina  della  nuova  e  la  celerita'
nell'espletamento delle procedure per quest'ultima; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. 
               Modifiche all'art. 7 della l.r. 26/2017 
 
  1.  Alla  fine  del  comma  1  dell'art.  7  della   l.r.   26/2017
(Disposizioni in materia di accesso, di pubblicita' e trasparenza per
consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla
l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014),  sono  aggiunte  le  parole:  «di
seguito denominata dichiarazione sugli investimenti».