(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera s), dello Statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali); Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana); Considerato che: 1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio; 2. La linea inaugurata dalla legge regionale n. 45/2012 e proseguita dalla legge regionale n. 18/2017 sta producendo un riscontro positivo da parte degli operatori e delle loro rappresentanze nella societa'; 3. L'interesse da essi manifestato si e' concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace; 4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili; 5. Occorre procedere ad una riformulazione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 volta a chiarire l'ambito applicativo della norma relativamente alle fondazioni, ivi comprese quelle bancarie; 6. Occorre altresi' intervenire sull'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attivita' di rilevante valore artistico e culturale; Approva la presente legge Art. 1 Destinatari delle agevolazioni fiscali. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 1. L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Destinatari delle agevolazioni fiscali). - 1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo n. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art. 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare: a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle societa', che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali; b) societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; c) persone fisiche esercenti attivita' commerciali; d) persone fisiche, societa' semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.».