(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          18 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera s), dello Statuto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle  imposte
sui redditi); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni  urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura  ed
il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 luglio 2014, n. 106; 
  Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali
per il sostegno della cultura e la valorizzazione  del  paesaggio  in
Toscana); 
  Considerato che: 
    1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali
per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e  il  paesaggio  in
Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di  agevolazione
nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione  dei
progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio; 
    2. La  linea  inaugurata  dalla  legge  regionale  n.  45/2012  e
proseguita  dalla  legge  regionale  n.  18/2017  sta  producendo  un
riscontro  positivo  da  parte   degli   operatori   e   delle   loro
rappresentanze nella societa'; 
    3. L'interesse da essi manifestato si e' concretizzato sia  nella
richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia  nella
formulazione  di  suggerimenti  volti  a   rendere   tale   normativa
maggiormente efficace; 
    4. In risposta a tali istanze si  ritiene  opportuno  intervenire
sia  sulla  platea  dei  possibili  beneficiari  delle   agevolazioni
fiscali, sia sul  novero  dei  soggetti  promotori  degli  interventi
finanziabili; 
    5. Occorre procedere ad  una  riformulazione  dell'art.  2  della
legge regionale n. 18/2017  volta  a  chiarire  l'ambito  applicativo
della  norma  relativamente  alle  fondazioni,  ivi  comprese  quelle
bancarie; 
    6. Occorre altresi' intervenire sull'art. 3 della legge regionale
n. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli  promossi  da
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati
a sostenere attivita' di rilevante valore artistico e culturale; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
               Destinatari delle agevolazioni fiscali. 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  5  aprile   2017,   n.   18
(Agevolazioni  fiscali  per  il   sostegno   della   cultura   e   la
valorizzazione del paesaggio in Toscana) e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2  (Destinatari  delle  agevolazioni  fiscali).  -  1.  Sono
destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, i  soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c)  ed  e),  del  decreto
legislativo  n.  446/1997,  con  sede  legale  o  con   una   stabile
organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art.  58,  comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle  imposte
sui redditi) e in particolare: 
    a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata, societa' cooperative e  societa'  di  mutua
assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle  societa',  che
hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio  di  attivita'
commerciali; 
    b) societa' in nome  collettivo  ed  in  accomandita  semplice  e
quelle ad esse equiparate; 
    c) persone fisiche esercenti attivita' commerciali; 
    d) persone fisiche, societa' semplici e quelle ad esse equiparate
esercenti arti e professioni; 
    e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.».