(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli); Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012); Considerato quanto segue: 1. La disciplina dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal reg. (UE) 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 - 2030 e' stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto; 2. Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa, in ragione della diretta applicabilita' delle norme del regolamento europeo; 3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale si rende comunque necessario per conformare le competenze amministrative relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al nuovo assetto istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»), per stabilire la durata dei procedimenti e per rivedere il sistema delle sanzioni amministrative, nonche' per disciplinare la tenuta e l'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro informatico pubblico delle autorizzazioni; 4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni statali di attuazione dell'art. 65 della legge n. 238/2016, relative alle commissioni di degustazione per le denominazioni di origine, e' necessario prevedere che le commissioni attualmente in carica continuino ad operare fino al riconoscimento delle nuove ai sensi della normativa statale. In considerazione di cio' si dispone l'abrogazione della legge regionale n. 68/2012, ad eccezione degli articoli 20 e 21 relativi alle commissioni di degustazione e agli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori; Approva la presente legge. Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo del potenziale viticolo nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.