(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          18 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica  della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 15 dicembre 2015, n.  12272  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente l'organizzazione  comune  dei  mercati  dei
prodotti  agricoli.  Sistema  di  autorizzazioni  per  gli   impianti
viticoli); 
  Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo); 
  Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n.  14  (Riordino  delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della
legge regionale  n.  22/2015.  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
31/1990,  50/1995,  15/1997,  1/1998,  11/1998,   16/1999,   60/1999,
30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  disciplina  dell'organizzazione  comune  di  mercato  del
settore vitivinicolo,  prevista  dal  reg.  (UE)  1308/2013  e  dalla
relativa normativa statale di  attuazione,  ha  introdotto  un  nuovo
sistema di  gestione  del  potenziale  viticolo.  In  particolare,  a
livello di Unione europea, per assicurare un aumento  ordinato  degli
impianti viticoli durante il periodo 2016 - 2030 e' stato  istituito,
a decorrere dal 1° gennaio  2016,  il  sistema  delle  autorizzazioni
all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto; 
    2.  Alle  nuove  norme  europee  e   nazionali   di   attuazione,
l'amministrazione  regionale   ha   provveduto   a   dare   immediata
applicazione  in  via  amministrativa,  in  ragione   della   diretta
applicabilita' delle norme del regolamento europeo; 
    3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale  si  rende
comunque  necessario  per  conformare  le  competenze  amministrative
relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al  nuovo  assetto
istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale
3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni.
Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.  32/2002,  67/2003,   41/2005,
68/2011, 65/2014»), per stabilire la durata dei  procedimenti  e  per
rivedere  il  sistema  delle  sanzioni  amministrative,  nonche'  per
disciplinare la tenuta e l'aggiornamento dello schedario  viticolo  e
del registro informatico pubblico delle autorizzazioni; 
    4.  Nelle  more  dell'adozione  delle  disposizioni  statali   di
attuazione dell'art.  65  della  legge  n.  238/2016,  relative  alle
commissioni di degustazione  per  le  denominazioni  di  origine,  e'
necessario  prevedere  che  le  commissioni  attualmente  in   carica
continuino ad operare fino al riconoscimento  delle  nuove  ai  sensi
della  normativa  statale.  In  considerazione  di  cio'  si  dispone
l'abrogazione della legge regionale n. 68/2012,  ad  eccezione  degli
articoli 20 e 21 relativi alle commissioni  di  degustazione  e  agli
elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori; 
  Approva la presente legge. 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge disciplina la gestione  ed  il  controllo  del
potenziale viticolo nel rispetto della normativa nazionale ed europea
in materia. 
  2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si  applicano
alle superfici vitate di estensione pari o  inferiore  a  2  are  per
conduttore e le  cui  produzioni  sono  destinate  esclusivamente  al
consumo familiare.