(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          18 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 4, l'art.  4,  comma  1, lettera  z),  e  gli
articoli 58, 59 e 72 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare l'art. 4; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale) e, in  particolare,  gli  articoli  16,
64-ter e 71-undecies; 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 
  Vista la legge regionale 23 marzo  2017,  n.  11  (Disposizioni  in
merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto.
Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge  regionale  n.
41/2005); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La partecipazione alle  scelte  sulle  problematiche  relative
alla salute e' un diritto oltre che un dovere del cittadino; 
    2. Il coinvolgimento  dei  cittadini  nelle  scelte  operate  dal
sistema  sanitario  nazionale  ha  negli  anni  assunto   proporzioni
significative contribuendo, nei paesi  in  cui  ha  trovato  concreta
applicazione, a rendere piu' accessibili i servizi e a migliorare  la
salute e la qualita' della vita dei pazienti favorendo la costruzione
di  un  consenso  partecipato  intorno  all'organizzazione   e   alle
modalita' di fornitura dei servizi; 
    3. La partecipazione del cittadino e'  stata  riconosciuta  quale
principio fondante del servizio sanitario  nazionale  sin  dalla  sua
istituzione.  In  particolare,  il  decreto  legislativo  n. 502/1992
dispone forme di partecipazione dei cittadini e affida  alle  regioni
il compito di definirne  le  modalita'.  Anche  alla  luce  di  cio',
risulta pertanto opportuno implementare ulteriormente il processo  di
partecipazione; 
    4. Nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale gia' da
anni operano i comitati di partecipazione ma, anche a  seguito  della
riorganizzazione del servizio sanitario regionale di  cui  alla legge
regionale  n.  84/2015,  si  ravvisa  l'opportunita'  di  qualificare
ulteriormente  l'attivita'  dei  comitati  stessi  e   di   procedere
parimenti  ad  una   complessiva   revisione   della   partecipazione
garantendo una partecipazione piu' consapevole ed  efficace  mediante
un sistema organico che si realizza a diversi  livelli  e  attraverso
una molteplicita' di strumenti; 
    5. Pertanto, anche in attuazione dell'art.  92,  comma  4,  della
stessa legge regionale n. 84/2015,  che  prevede  il  riordino  degli
organismi di partecipazione dei cittadini, si provvede a disciplinare
gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale  e  di
zona-distretto, per integrarli in maniera coerente e organica con  la
nuova organizzazione e garantire una relazione fra i vari  organismi.
Il  nuovo  sistema  di  partecipazione  sara'  operativo  a   partire
dall'anno 2018 in coerenza con il nuovo assetto  organizzativo  delle
zone-distretto di cui alla legge regionale n.11/2017; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di partecipazione e  di  tutela  dell'utenza.
  Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 40/2005. 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  16  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario
regionale), e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) promuovere la partecipazione dei cittadini  e  verificare
l'effettiva  conoscenza  dei  loro  diritti,  nonche'  assicurare  l'
integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e
locale.». 
  2. Dopo la  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 40/2005 sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) il Consiglio dei cittadini per la salute, di cui all'art.
16-bis; 
    c-ter) i comitati aziendali di partecipazione,  di  cui  all'art.
16-ter; 
    c-quater)  i  comitati  di   partecipazione   di   cui   all'art.
16-quater.».