Per mero errore materiale si ripubblica il testo corretto dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 20 novembre 2017 ad oggetto: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva», pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 21 novembre 2017. «Art. 5. Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti LIS 1. L' iscrizione all'albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta, del soggetto interessato, indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente documentazione: a) generalita'; b) indicazione di recapito e reperibilita'; c) titolo di studio conseguito; d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14; e) certificazione attestante attivita' di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria. 2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti di LIS i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado; d) qualifica di interprete LIS conseguita in un corso di almeno 1200 ore svolto presso Enti riconosciuti dalla Regione o dallo Stato italiano; e) certificazione attestante attivita' di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria. 3. Possono, altresi', richiedere l'iscrizione all'albo regionale degli interpreti di LIS, anche cittadini madrelingua - sordi - in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado; d) certificazione del possesso del livello di competenza 82 di italiano parlato oppure certificazione linguistica della conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa sull'istruzione e/o formazione. E' istituita una specifica sezione dell'albo destinata a soggetti madrelingua.».