(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
             Parte Prima - N. 340 del 21 dicembre 2017) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi e obiettivi generali 
 
  1. In attuazione dell'art.  117  della  Costituzione,  la  presente
legge stabilisce la disciplina regionale in materia  di  governo  del
territorio,   in   conformita'   ai   principi   fondamentali   della
legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo e  della
potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,  in  materia  di
ordinamento civile e penale e del regime della proprieta', nonche' in
materia di tutela della concorrenza. La  presente  legge  disciplina,
altresi',   i   livelli   minimi   essenziali   dei   sistemi   delle
infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonche'  dei
servizi che devono essere garantiti in tutto il territorio regionale. 
  2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle  attivita'
di analisi, valutazione,  programmazione,  regolazione,  controllo  e
monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e  degli
effetti delle politiche socio-economiche su  di  esso  incidenti,  e'
esercitato dai comuni e loro unioni, dalla  Citta'  metropolitana  di
Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla regione,  perseguendo  la
sostenibilita', l'equita' e la competitivita' del sistema sociale  ed
economico, ed  il  soddisfacimento  dei  diritti  fondamentali  delle
attuali e future generazioni inerenti  in  particolare  alla  salute,
all'abitazione ed al lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi: 
    a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa  non
rinnovabile che esplica  funzioni  e  produce  servizi  ecosistemici,
anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli  eventi
di dissesto idrogeologico e  delle  strategie  di  mitigazione  e  di
adattamento ai cambiamenti climatici; 
    b) favorire la  rigenerazione  dei  territori  urbanizzati  e  il
miglioramento della qualita'  urbana  ed  edilizia,  con  particolare
riferimento all'efficienza nell'uso di  energia  e  risorse  fisiche,
alla performance ambientale  dei  manufatti  e  dei  materiali,  alla
salubrita' ed al comfort degli edifici, alla conformita'  alle  norme
antisismiche e di sicurezza, alla qualita' ed alla vivibilita'  degli
spazi urbani e dei quartieri, alla  promozione  degli  interventi  di
edilizia  residenziale  sociale  e  delle  ulteriori  azioni  per  il
soddisfacimento  del  diritto  all'abitazione  di  cui   alla   legge
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina  generale  dell'intervento
pubblico nel settore abitativo); 
    c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche
ambientali e paesaggistiche favorevoli al  benessere  umano  ed  alla
conservazione della biodiversita'; 
    d) tutelare e valorizzare i  territori  agricoli  e  le  relative
capacita'  produttive  agroalimentari,  salvaguardando   le   diverse
vocazionalita' tipiche che li connotano; 
    e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli  elementi
storici e culturali del territorio regionale; 
    f)  promuovere  le  condizioni  di  attrattivita'   del   sistema
regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione  e  la
competitivita' delle attivita' produttive e terziarie; 
    g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del
patrimonio  edilizio  esistente,  per  assicurare  l'efficacia  delle
azioni  di  tutela  e   la   sostenibilita'   degli   interventi   di
trasformazione. 
  3. La presente legge valorizza la capacita' negoziale  dei  comuni,
la qualita' delle proposte progettuali e la sostenibilita' ambientale
degli interventi, quali  fattori  determinanti  per  l'efficacia  del
governo del territorio, e richiede la crescita  della  qualificazione
del personale tecnico e amministrativo  e  lo  sviluppo  di  processi
stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del
territorio cooperano,  secondo  criteri  di  competenza  e  di  leale
collaborazione,   all'elaborazione   e   valutazione   delle   scelte
fondamentali riferite al territorio  e  al  monitoraggio  della  loro
attuazione, anche mediante  la  stipula  di  accordi  territoriali  e
l'istituzione di sedi stabili di concertazione.