(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - N. 340 del 21 dicembre 2017) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Principi e obiettivi generali 1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformita' ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo e della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprieta', nonche' in materia di tutela della concorrenza. La presente legge disciplina, altresi', i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonche' dei servizi che devono essere garantiti in tutto il territorio regionale. 2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attivita' di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, e' esercitato dai comuni e loro unioni, dalla Citta' metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla regione, perseguendo la sostenibilita', l'equita' e la competitivita' del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all'abitazione ed al lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi: a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualita' urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrita' ed al comfort degli edifici, alla conformita' alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualita' ed alla vivibilita' degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo); c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversita'; d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacita' produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalita' tipiche che li connotano; e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale; f) promuovere le condizioni di attrattivita' del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle attivita' produttive e terziarie; g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilita' degli interventi di trasformazione. 3. La presente legge valorizza la capacita' negoziale dei comuni, la qualita' delle proposte progettuali e la sostenibilita' ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l'efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali. 4. Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l'istituzione di sedi stabili di concertazione.