(Rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana
                      del 5 gennaio 2018, n. 1) 
 
    Con riferimento alla legge regionale in oggetto,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 27 dicembre  2017,  n.
56, Parte Prima, si  segnala  che,  per  ovviare  a  un  mero  errore
materiale, l'art. 8 della stessa, il cui testo e' il seguente: 
    «Art. 8 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizi  per  il
lavoro.  Inserimento  dell'art.  31-bis  nella  legge  regionale   n.
82/2015). - 1. Dopo l'art. 31 della legge  regionale  n.  82/2015  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 31-bis (Disposizioni urgenti in materia di servizi  per  il
lavoro). - 1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi per il
lavoro nelle more dell'entrata in  vigore  della  legge  di  bilancio
dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina  regionale
di attuazione, le convenzioni di cui all'art. 28,  stipulate  con  le
province e la Citta' metropolitana di Firenze, sono prorogate  al  30
giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso  delle  amministrazioni
interessate. 
    2. Le spese sostenute dalle province e dalla Citta' metropolitana
di  Firenze  per  effetto  della  proroga  delle   convenzioni   sono
rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3. 
    3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 e'  autorizzata
la spesa massima di euro 9.020.000,00  per  l'anno  2018  cui  si  fa
fronte: 
      per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione
15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', Programma
01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro', Titolo 1  'Spese
correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018'; 
      per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione
1 'Servizi istituzionali,  generali  e  di  gestione',  Programma  03
'Gestione economica,  finanziaria,  programmazione,  provveditorato',
Titolo 1 'Spese  correnti'  del  bilancio  di  previsione  2018-2020,
annualita' 2018.".», 
deve leggersi come: 
    «Art. 8 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizi  per  il
lavoro. Inserimento dell'art. 31.1 nella legge regionale n. 82/2015).
- 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 31.1 (Disposizioni urgenti in materia  di  servizi  per  il
lavoro). - 1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi per il
lavoro nelle more dell'entrata in  vigore  della  legge  di  bilancio
dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina  regionale
di attuazione, le convenzioni di cui all'art. 28,  stipulate  con  le
province e la Citta' metropolitana di Firenze, sono prorogate  al  30
giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso  delle  amministrazioni
interessate. 
    2. Le spese sostenute dalle province e dalla Citta' metropolitana
di  Firenze  per  effetto  della  proroga  delle   convenzioni   sono
rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3. 
    3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 e'  autorizzata
la spesa massima di euro 9.020.000,00  per  l'anno  2018  cui  si  fa
fronte: 
      per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione
15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', Programma
01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro', Titolo 1  'Spese
correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018'; 
      per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione
1 'Servizi istituzionali,  generali  e  di  gestione',  Programma  03
'Gestione economica,  finanziaria,  programmazione,  provveditorato',
Titolo 1 'Spese  correnti'  del  bilancio  di  previsione  2018-2020,
annualita' 2018.".».