(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18  del
                     29 dicembre 2017 - Parte I) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 1° aprile  2014,  n.  7  -
  Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.
7/2014 e successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le
parole: «mentre per le agenzie on  line  (OLTA  o  OTA)  la  SCIA  e'
inviata allo sportello unico delle attivita' produttive  (SUAP)  dove
ha sede legale l'agenzia». 
  2. Al comma 3  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  7/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: «preventivamente»
e' soppressa e,  dopo  la  parola:  «comunicata»,  sono  inserite  le
seguenti: «entro trenta giorni». 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale  n.  7/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Le agenzie  aperte  al  pubblico  espongono,  in  modo  ben
visibile all'interno dei locali in cui  esercitano  l'attivita',  gli
estremi della SCIA inviata ai sensi  del  comma  1.  Le  OLTA  o  OTA
pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per
l'esercizio on line della loro attivita'.».