(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2017 - Parte I) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 7 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 - Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA e' inviata allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) dove ha sede legale l'agenzia». 2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «preventivamente» e' soppressa e, dopo la parola: «comunicata», sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attivita', gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attivita'.».