(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 
           al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
              Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Servizi istituzionali, generali e di gestione 
              e altre norme intersettoriali e contabili 
 
  1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15  (Testo  unico  delle
norme regionali  in  materia  di  impianto  e  di  tenuta  del  libro
fondiario), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 22 e' abrogato; 
    b) il comma 2 dell'art. 23 e' abrogato; 
    c) al comma 3 dell'art. 23 le parole «ai sensi degli articoli 122
e seguenti della legge tavolare» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
sensi dell'art. 14, comma 30 della legge regionale n. 12/2009». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 92 della legge  regionale  5  dicembre
2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia  di  tutela  ambientale,
difesa  e  gestione  del  territorio,  lavoro,  diritto  allo  studio
universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti,
funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche  e
affari economici e fiscali), e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attivita' ambientale
dell'area interessata  dalle  vasche  di  stoccaggio  dei  fanghi  di
dragaggio del fiume  Corno  e  dei  canali  d'accesso,  intestate  in
proprieta' al commissario di Governo per l'emergenza della Laguna  di
Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente  in  Comune
di San Giorgio  di  Nogaro,  sezione  B,  FM  6,  mappale  240,  sono
trasferiti in proprieta' alla Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
quale patrimonio indisponibile per finalita' istituzionali.». 
  3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle  partecipazioni
pubbliche e il  miglior  coordinamento  degli  interventi  effettuati
dalla  Regione   nei   settori   delle   infrastrutture   logistiche,
dell'intermodalita', della viabilita' e dei  trasporti  pubblici,  e'
ammessa la partecipazione di «Friulia S.p.a.»,  nel  ruolo  stabilito
dall'art. 7, comma 48 della legge regionale 26  gennaio  2004,  n.  1
(Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle societa' operanti
nei settori medesimi, previa  deliberazione  della  giunta  regionale
finalizzata a verificare la strategicita' del relativo intervento. 
  4. Per le finalita' di  cui  all'art.  10,  comma  13  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno
2016), l'amministrazione regionale, in qualita' di  socio  di  «Banca
Mediocredito del Friuli-Venezia  Giulia  S.p.a.»,  e'  autorizzata  a
negoziare e, se del caso,  a  perfezionare  un'alleanza  con  «ICCREA
Banca S.p.a.», del «Gruppo bancario ICCREA», attraverso un aumento di
capitale riservato. 
  5. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso), e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per il recupero delle  somme  dovute  di  importo  inferiore  a
30.000 euro, in caso di revoca o decadenza  di  contributi  pubblici,
incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale,  per
difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la  permanenza
del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi
previsti da  leggi  o  regolamenti  che  non  comportino  valutazioni
discrezionali, la Direzione centrale che ha  concesso  il  contributo
direttamente o tramite "Banca Mediocredito del Friuli-Venezia  Giulia
S.p.a." provvede, con l'ingiunzione prevista  dal  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello
Stato), ad accertare  il  credito  in  restituzione  calcolato  nella
misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo  mediante
convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre
modalita' di riscossione definite dalla vigente normativa statale.». 
  6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2  della
legge regionale 9 agosto 2013, n.  10  (Disposizioni  in  materia  di
trattamento economico e di pubblicita' della situazione  patrimoniale
dei consiglieri e degli assessori regionali, nonche' di funzionamento
dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n.  2/1964,  n.
52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003), il  periodo
di mandato sino alla X legislatura e' riconosciuto per intero ai fini
del calcolo dell'indennita' di fine  mandato  secondo  la  disciplina
previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale n. 10/2013.
In tale ipotesi  il  periodo  di  mandato  dalla  XI  legislatura  e'
comunque riconosciuto ai fini del  calcolo  dell'indennita'  di  fine
mandato secondo la disciplina introdotta  dalla  legge  regionale  n.
10/2013 per un massimo di dieci annualita'. 
  8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fino alla data  di
entrata in vigore della legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  23
(Modifiche all'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53),
il compenso professionale sia stato determinato con atto avente  data
certa  con  riferimento  a  fonti  diverse  dai  parametri   per   la
liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle  tariffe
professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui
all'art. 151 della legge regionale  31  agosto  1981,  n.  53  (Stato
giuridico  e  trattamento  economico  del  personale  della   Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia),  si  provvede  tenuto  conto  della
necessita',  della   rilevanza,   dell'utilita'   e   del   contenuto
dell'attivita'  defensionale  svolta,   anche   con   riferimento   a
procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i  limiti  dei  valori
massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti  alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo  giudizio  di
conformita' degli stessi da parte dell'avvocatura della Regione. 
  9. In via transitoria,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  8  si
applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e alle richieste  di  rimborso
presentate ma non ancora liquidate a tale data.