(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 22 e' abrogato; b) il comma 2 dell'art. 23 e' abrogato; c) al comma 3 dell'art. 23 le parole «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 14, comma 30 della legge regionale n. 12/2009». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali), e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attivita' ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprieta' al commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sezione B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprieta' alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalita' istituzionali.». 3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalita', della viabilita' e dei trasporti pubblici, e' ammessa la partecipazione di «Friulia S.p.a.», nel ruolo stabilito dall'art. 7, comma 48 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle societa' operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della giunta regionale finalizzata a verificare la strategicita' del relativo intervento. 4. Per le finalita' di cui all'art. 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'amministrazione regionale, in qualita' di socio di «Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.», e' autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con «ICCREA Banca S.p.a.», del «Gruppo bancario ICCREA», attraverso un aumento di capitale riservato. 5. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e' sostituito dal seguente: «2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite "Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a." provvede, con l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalita' di riscossione definite dalla vigente normativa statale.». 6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicita' della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonche' di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura e' riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennita' di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale n. 10/2013. In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura e' comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennita' di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 10/2013 per un massimo di dieci annualita'. 8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato con atto avente data certa con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessita', della rilevanza, dell'utilita' e del contenuto dell'attivita' defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformita' degli stessi da parte dell'avvocatura della Regione. 9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.