(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali. 2. Per l'efficace perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficolta' nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.