(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione,  in  armonia  con   i   principi   costituzionali,
dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per
la  promozione  e  la  diffusione  della  cultura   dell'infanzia   e
dell'adolescenza  finalizzata  al  riconoscimento  dei  minori   come
soggetti titolari di diritti individuali e sociali. 
  2. Per l'efficace perseguimento delle finalita' di cui al comma  1,
la Regione promuove e attua interventi finalizzati  ad  accompagnare,
in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare
i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni  di  difficolta'
nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia  o  il  trauma  di  un
minore membro del medesimo gruppo classe.