(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia -  legge  finanziaria  2007),  con  particolare
riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione  delle
risorse  a  favore  dei  Consorzi  di  garanzia  fidi   che   operano
nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge  regionale
6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per  la  costituzione  di  un  fondo
rischi a favore dei Consorzi provinciali  di  garanzia  fidi  fra  le
piccole industrie della regione), all'art. 1 della legge regionale  4
maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di  attivita'
economiche nella regione), all'art. 6 della legge regionale 8  aprile
1997, n. 10 (Legge  finanziaria  1997)  e  all'art.  59  della  legge
regionale   22   aprile   2002,   n.    12    (Disciplina    organica
dell'artigianato); 
  Vista la legge regionale 17 luglio 2015,  n.  19  (Disposizioni  di
riordino e semplificazione in materia di attivita'  produttive  e  di
risorse agricole e forestali), con particolare  riferimento  all'art.
48,  comma  1,  in  base  al  quale  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34 della
legge regionale 1/2007 anche al  Consorzio  regionale  garanzia  fidi
societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata   -   Finanziaria
regionale della cooperazione (Finreco); 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per  gli  anni  2016-2018  ai
sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare
riferimento all'art. 2, comma 81, primo periodo,  in  base  al  quale
l'Amministrazione regionale e' autorizzata, al fine di  sostenere  le
imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e
coinvolte in veste di azioniste  o  obbligazioniste  nella  crisi  di
Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., ad  assegnare
risorse straordinarie da destinare alla  concessione  di  garanzie  a
favore delle predette imprese, ai Confidi sopracitati; 
  Vista la legge regione  4  agosto  2017,  n.  31  (Assestamento  di
bilancio  per  gli  anni  2017-2019),  con  particolare   riferimento
all'art. 2, comma 51, che ha inserito all'art.  2,  comma  81,  della
legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, il secondo periodo,  il  quale
recita: «Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate
anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede
legale o operativa sul territorio della regione finanziate da  Veneto
Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare,  nel  caso
di impresa individuale, o i cui soci,  nel  caso  di  societa',  sono
stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste  di  azionisti  o
obbligazionisti»; 
  Visto il «Regolamento di attuazione dell'art. 2,  comma  83,  della
legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione  di
risorse ai Confidi  per  la  concessione  di  garanzie  alle  imprese
regionale coinvolte nella crisi di Veneto Banca  s.p.a.  e  di  Banca
Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con proprio decreto 29  novembre
2016, n. 0233/Pres.; 
  Ritenuto necessario modificare il richiamato regolamento al fine di
adeguarlo al testo dell'art.  2,  comma  81,  della  legge  regionale
14/2016, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 51, dalla
legge regionale 31/2017; 
  Visto il testo recante «Regolamento di modifica al "Regolamento  di
attuazione dell'art. 2, comma 83, della  legge  regionale  11  agosto
2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per  la
concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella  crisi
di Veneto Banca s.p.a.  e  di  Banca  Popolare  di  Vicenza  s.p.a.",
emanato con DPreg 29 novembre 2016,  n.  0223/Pres.»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 novembre  2017,
n. 2219; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  "Regolamento  di
attuazione dell'art. 2, comma 83, della  legge  regionale  11  agosto
2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per  la
concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella  crisi
di Veneto Banca s.p.a.  e  di  Banca  Popolare  di  Vicenza  s.p.a.",
emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 223/Pres.», nel testo allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI