(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
  d'Aosta - n. 36 dell'8 agosto 2017). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  enti  locali.  Modificazioni  alla  legge
                  regionale 7 dicembre 1998, n. 54 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 26 della legge  regionale  7  dicembre
1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta),  e'  inserito
il seguente: 
    «8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento  delle
esigenze di tutela della tranquillita' e del  riposo  dei  residenti,
nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate  aree
dei comuni  interessati  da  afflusso  particolarmente  rilevante  di
persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel
rispetto dell'art. 12 della legge regionale  6  agosto  2007,  n.  19
(Nuove disposizioni in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso a documenti amministrativi), puo' disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta  giorni,  con  ordinanza  non
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari  di  vendita,
anche per asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 28 della legge  regionale  n.  54/1998,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  medesimi  provvedimenti
sono adottati dal Sindaco  in  relazione  all'urgente  necessita'  di
interventi volti a superare,  in  ogni  caso  senza  pregiudizio  dei
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della liberta'  e
dignita' delle persone, situazioni di grave  incuria  o  degrado  del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio
del decoro e della vivibilita' urbana,  con  particolare  riferimento
alle  esigenze  di  tutela  della  tranquillita'  e  del  riposo  dei
residenti che  richiedano  un  intervento  in  materia  di  orari  di
vendita,  anche  per  asporto,  e  di  somministrazione  di   bevande
alcoliche e superalcoliche. 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale  n.  54/1998,
come modificato dal comma 2, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Nelle
materie di cui al comma 1, secondo periodo, i comuni possono adottare
appositi regolamenti.».