(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - n. 36 dell'8 agosto 2017). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 1. Dopo il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: «8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree dei comuni interessati da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.». 2. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della liberta' e dignita' delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 3. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 2, e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle materie di cui al comma 1, secondo periodo, i comuni possono adottare appositi regolamenti.».