(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 17 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto Speciale; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Periodo di sperimentazione dello scrutinio centralizzato dei voti 1. Esclusivamente in occasione delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive all'entrata in vigore della presente legge, le operazioni di scrutinio dei voti si svolgono mediante la procedura centralizzata, avente carattere sperimentale, disciplinata dalla presente legge. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e' provvisoriamente adeguata in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge. 3. Le disposizioni della l.r. 3/1993 afferenti allo scrutinio dei voti tornano ad applicarsi, nella formulazione antecedente agli adeguamenti disposti dalla presente legge, per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive a quelle di cui al comma 1.