(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
  d'Aosta n. 46 del 17 ottobre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; 
  Nessuna richiesta  di  referendum  e'  stata  presentata  ai  sensi
dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto Speciale; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Periodo di sperimentazione dello 
                  scrutinio centralizzato dei voti 
 
  1. Esclusivamente in occasione delle prime elezioni per il  rinnovo
del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive all'entrata in
vigore della presente legge, le operazioni di scrutinio dei  voti  si
svolgono  mediante  la  procedura  centralizzata,  avente   carattere
sperimentale, disciplinata dalla presente legge. 
  2. Per la finalita' di cui  al  comma  1,  la  legge  regionale  12
gennaio 1993, n. 3 (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale
della Valle d'Aosta), e' provvisoriamente adeguata in  conformita'  a
quanto stabilito dalla presente legge. 
  3. Le disposizioni della l.r. 3/1993 afferenti allo  scrutinio  dei
voti tornano  ad  applicarsi,  nella  formulazione  antecedente  agli
adeguamenti disposti  dalla  presente  legge,  per  le  elezioni  del
Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive a quelle di cui al
comma 1.