(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  del
          Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali  in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Visto in particolare  il  comma  1-bis  dell'art.  54  della  legge
regionale n. 21/2016 laddove e' prevista la concessione di contributi
in  conto  capitale  ai  Comuni,  singoli   o   associati,   per   la
realizzazione,  la  ristrutturazione  o  l'ampliamento   delle   aree
attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan; 
  Visto il comma 1-ter del  medesimo  art.  54,  della  citata  legge
regionale n. 21/2016 che prevede l'adozione di  apposito  regolamento
per disciplinare i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi di cui al comma 1-bis; 
  Visto il testo del «Regolamento  recante  i  requisiti  delle  aree
attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi
dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi
regionali in materia di turismo e attivita'  produttive),  nonche'  i
criteri e le modalita' per la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale ai Comuni, singoli o associati,  per  la  realizzazione,  la
ristrutturazione o l'ampliamento delle  predette  aree  di  sosta  in
attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale»; 
  Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre  n
2017, n. 2356; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato  il  «Regolamento  recante  i  requisiti  delle  aree
attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi
dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi
regionali in materia di turismo e attivita'  produttive),  nonche'  i
criteri e le modalita' per la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale ai Comuni, singoli o associati,  per  la  realizzazione,  la
ristrutturazione o l'ampliamento delle  predette  aree  di  sosta  in
attuazione dell'art. 54 della medesima legge  regionale»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione 
 
                            SERRACCHIANI