(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 54 della legge regionale n. 21/2016 laddove e' prevista la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan; Visto il comma 1-ter del medesimo art. 54, della citata legge regionale n. 21/2016 che prevede l'adozione di apposito regolamento per disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1-bis; Visto il testo del «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale»; Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre n 2017, n. 2356; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione SERRACCHIANI