(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9. 1. L'art. 62-bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente: «Art. 62-bis (Esenzione per il Terzo settore). - 1. Ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprieta' gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino all'operativita' del predetto Registro, si applica l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017. 3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza. 4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si e' verificata. 5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione e' intervenuta.». 2. Dopo l'art. 62-bis della legge regionale n. 9/2008, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «Art. 62-ter (Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale). - 1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualita' successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualita' esente. 2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprieta' nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione e' revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.». 3. Dopo l'art. 62-ter della legge regionale n. 9/2008, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: «Art. 62-quater (Esenzione per la massa rimorchiabile). - 1. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), gli autocarri aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Le somme gia' versate fino al 31 dicembre 2017 non sono rimborsabili.». 4. Dopo l'art. 62-quater della legge regionale n. 9/2008, come introdotto dal comma 3, e' inserito il seguente: «Art. 62-quinquies (Esenzioni permanenti). - 1. La gestione delle esenzioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e' assicurata dalla struttura competente a far data dal 1° gennaio 2018. La gestione dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'art. 17, comma primo, lettera f-bis), e' assicurata dalla struttura regionale competente in materia di invalidita' civile. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato, nei termini previsti dalla legge, l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validita' della tassa automobilistica versata, puo' richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purche' questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso e' riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato l'evento interruttivo del possesso.». 6. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, come modificato dal comma 5, e' inserito il seguente: «Art. 63-bis (Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli). - 1. Dal 1° gennaio 2018 gli elenchi previsti dal decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono trasmessi, in modalita' telematica, dai soggetti autorizzati alla rivendita nel mese successivo a quello di scadenza della tassa auto versata. 2. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata, nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, entro l'ultimo mese di validita' della tassa corrisposta; al fine dell'interruzione, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la loro rivendita, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprieta' al PRA dei veicoli loro consegnati. 3. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. 4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.».