(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
Disposizioni per la gestione regionale delle tasse  automobilistiche.
  Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9. 
  1. L'art. 62-bis  della  legge  regionale  15  aprile  2008,  n.  9
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008,
modifiche a  disposizioni  legislative,  variazioni  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per  il
triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 62-bis (Esenzione per  il  Terzo  settore).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica di proprieta' gli enti del Terzo settore di cui
al medesimo decreto, per i veicoli dei  quali  risultino  proprietari
negli archivi del PRA. 
  2. Il beneficio di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  ai  soggetti
interessati  dietro  presentazione  alla  struttura   competente   di
apposita   istanza   corredata   della   documentazione    attestante
l'iscrizione al Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore.  Fino
all'operativita' del predetto Registro, si applica l'art. 101,  comma
2, del decreto legislativo n. 117/2017. 
  3. L'esenzione decorre dal periodo tributario  successivo  all'atto
della presentazione della relativa istanza. 
  4. I beneficiari  dell'esenzione  sono  tenuti  a  comunicare  alla
struttura  competente  ogni  variazione  di  natura   soggettiva   od
oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel
termine di trenta giorni dalla  data  in  cui  la  variazione  si  e'
verificata. 
  5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle  regole
previste per i veicoli  di  nuova  immatricolazione,  con  decorrenza
dallo stesso mese in cui la variazione e' intervenuta.». 
  2. Dopo  l'art.  62-bis  della  legge  regionale  n.  9/2008,  come
sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-ter (Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale).  -
1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal  1°  gennaio  2017  e
sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie  internazionali
M1 e N1, alimentati con  tecnologia  ibrida  a  doppia  alimentazione
elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno,  sono
esentati dal pagamento  della  tassa  automobilistica  per  il  primo
periodo fisso di cui  all'art.  2  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462  (Regolamento  recante  modalita'  e
termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.
18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le  quattro  annualita'
successive. Per i veicoli provenienti da altra  Regione  o  Provincia
autonoma, l'esenzione opera  limitatamente  al  periodo  residuo  che
intercorre tra la data  di  ingresso  nel  territorio  regionale  del
veicolo e il termine dell'ultima annualita' esente. 
  2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli  di  cui  al
comma 1, anche nel caso di passaggio  di  proprieta'  nel  territorio
della  Regione.  Qualora  l'intestatario  del  veicolo  sia  soggetto
passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse  automobilistiche
e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione e'  revocata  a  far
data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.». 
  3. Dopo  l'art.  62-ter  della  legge  regionale  n.  9/2008,  come
introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-quater (Esenzione per la massa rimorchiabile). - 1. Per  i
periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio
2018, sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta  in  relazione
alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis,  22-ter
e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato),  gli
autocarri aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Le somme gia'
versate fino al 31 dicembre 2017 non sono rimborsabili.». 
  4. Dopo l'art. 62-quater della  legge  regionale  n.  9/2008,  come
introdotto dal comma 3, e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-quinquies (Esenzioni permanenti). - 1. La  gestione  delle
esenzioni di  cui  all'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39  (Testo  unico  delle  leggi  sulle
tasse automobilistiche), e' assicurata dalla struttura  competente  a
far data dal 1°  gennaio  2018.  La  gestione  dell'esenzione  per  i
soggetti disabili di cui all'art. 17, comma primo, lettera f-bis), e'
assicurata  dalla  struttura  regionale  competente  in  materia   di
invalidita' civile. 
  2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  definisce  ogni
altro aspetto o adempimento,  anche  procedimentale,  utile  ai  fini
dell'applicazione del presente articolo.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, e'
aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Per i  periodi  di  imposta  con  scadenza  di  pagamento
successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato, nei
termini previsti dalla legge, l'annotazione al PRA  della  cessazione
della  circolazione  per  rottamazione,  nel  periodo  in  corso   di
validita' della tassa automobilistica  versata,  puo'  richiedere  il
rimborso per il periodo nel quale non  ha  goduto  del  possesso  del
veicolo, purche' questo  sia  pari  ad  almeno  un  quadrimestre.  Il
rimborso e' riconosciuto in misura proporzionale al  numero  di  mesi
interi  successivi  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   l'evento
interruttivo del possesso.». 
  6. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, come  modificato
dal comma 5, e' inserito il seguente: 
  «Art. 63-bis (Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti
autorizzati al commercio di veicoli). - 1. Dal 1°  gennaio  2018  gli
elenchi previsti dal decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953  (Misure
in materia tributaria), convertito dalla legge 28 febbraio  1983,  n.
53, sono trasmessi, in modalita' telematica, dai soggetti autorizzati
alla rivendita nel mese successivo a quello di scadenza  della  tassa
auto versata. 
  2. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di  pagamento
della  tassa  automobilistica  la  cessione  di  mezzi  di  trasporto
effettuata,   nei   confronti   dei   contribuenti   che   ne   fanno
professionalmente  regolare  commercio,  entro   l'ultimo   mese   di
validita' della  tassa  corrisposta;  al  fine  dell'interruzione,  i
soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la loro rivendita,
sono tenuti alla trascrizione del titolo di  proprieta'  al  PRA  dei
veicoli loro consegnati. 
  3.  L'obbligo  del  pagamento  delle  tasse   automobilistiche   e'
interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo  a
quello di scadenza di validita' della tassa  corrisposta  e  fino  al
mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. 
  4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della  tassa
automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio  e
alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente,
che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti,  prima  di
presentare la richiesta di sospensione,  a  variare  la  destinazione
d'uso dei veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto  legislativo  n.
285/1992, da uso di terzi a uso proprio.».