(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 56 del 27 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 46 dello Statuto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane); Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione); Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unita' nazionale. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017; Considerato quanto segue: 1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla legge regionale n. 1/2015, che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi della programmazione; 2. Al fine di attuare le strategie delineate con il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si e' proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015) e con la presente legge si prosegue il processo di adeguamento al nuovo modello di programmazione, in ottemperanza al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, che costituisce documento preliminare alla legge stessa; 3. E' necessario, inoltre, procedere alla modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale; 4. E' necessario, infine, prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, attuativo del PRS 2016-2020, inserendo una norma transitoria nella legge regionale n. 40/2005; approva la presente legge: Art. 1 Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza) le parole: «degli atti di programmazione di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».