(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  -  n.  56
                        del 27 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 46 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale  20  marzo  2000,  n.  31  (Partecipazione
dell'Istituto  degli  Innocenti  di  Firenze   all'attuazione   delle
politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte  all'infanzia
e all'adolescenza); 
  Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e  interventi
in materia di informazione e comunicazione. Disciplina  del  Comitato
regionale per le comunicazioni); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 19 marzo  2007,  n.  14  (Istituzione  del
piano ambientale ed energetico regionale); 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme  in  materia
di artigianato e semplificazione degli adempimenti  amministrativi  a
carico delle imprese artigiane); 
  Vista la legge regionale 27 aprile 2009,  n.  20  (Disposizioni  in
materia di ricerca e innovazione); 
  Vista la legge regionale 11 febbraio  2010,  n.  9  (Norme  per  la
tutela della qualita' dell'aria ambiente); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 13 novembre 2014,  n.  69  (Norme  per  la
valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale  ai
fini del conseguimento dell'unita' nazionale.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 21/2010); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET».  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione  e
semplificazione  introdotto  dal  nuovo  modello  di   programmazione
regionale definito dalla legge regionale n.  1/2015,  che  ha  tra  i
propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi
della programmazione; 
    2. Al fine di attuare le strategie  delineate  con  il  programma
regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con  la  risoluzione
del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si e' proceduto  ad  un
complessivo riordino degli strumenti di programmazione con  la  legge
regionale  31  marzo  2017,  n.  15  (Disposizioni  in   materia   di
programmazione settoriale. Modifiche  alle  leggi  regionali  3/1994,
25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005,  1/2006,
14/2007,  9/2008,  16/2009,  20/2009,  26/2009,   29/2009,   40/2009,
54/2009,  58/2009,  9/2010,  21/2010,  55/2011,   27/2012,   51/2013,
21/2015, 30/2015) e con la presente legge si prosegue il processo  di
adeguamento al nuovo modello di programmazione,  in  ottemperanza  al
documento  di  economia  e  finanza  regionale   (DEFR)   2018,   che
costituisce documento preliminare alla legge stessa; 
    3. E' necessario, inoltre, procedere alla modifica,  a  carattere
manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare  un  coordinamento
interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi,  per
adeguare la normativa regionale a quella nazionale; 
    4. E' necessario, infine, prorogare il piano sanitario e  sociale
integrato  regionale  (PSSIR),  attuativo  del  PRS  2011-2015,  fino
all'approvazione del piano sanitario e sociale  integrato  regionale,
attuativo del PRS 2016-2020, inserendo una  norma  transitoria  nella
legge regionale n. 40/2005; 
approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'art.  2
                  della legge regionale n. 31/2000 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.
31  (Partecipazione  dell'Istituto   degli   Innocenti   di   Firenze
all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di  sostegno
rivolte all'infanzia e all'adolescenza) le  parole:  «degli  atti  di
programmazione di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui  all'art.  9
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni  in  materia
di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale  e  relative
procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».