(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 31 gennaio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTA DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2016») e, in particolare, l'art. 1, comma 936; Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108; Vista l'intesa della Conferenza unificata 7 settembre 2017 (Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge n. 208/2015 tra governo, regioni, enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico); Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 57/2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonche' per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie; 2. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittime le leggi regionali che contengono misure di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo anche attraverso l'imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili; 3. L'intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle regioni ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico; 4. Sono aggiornate alcune definizioni, con particolare attenzione al disturbo da gioco d'azzardo, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili in prossimita' dei quali non e' ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonche' l'installazione di apparecchi per il gioco lecito; 5. Vengono infine introdotti gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonche' i controlli e le sanzioni per l'inosservanza di tali obblighi; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al titolo della legge regionale n. 57/2013 1. Nel titolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: «della ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del gioco d'azzardo patologico».