(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          26 febbraio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) ed n), dello statuto; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Considerato quanto segue; 
  1. Nel corso dell'applicazione  delle  disposizioni  relative  alla
disciplina dei comitati di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di
caccia (ATC), e' emersa la necessita' di  disciplinare  compiutamente
le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei loro comitati
di gestione; 
  2. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa,
occorre prevedere che il componente decaduto  per  causa  a  lui  non
imputabile continui nell'esercizio delle funzioni  sino  alla  nomina
del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa
di  decadenza  e'  imputabile  alla   responsabilita'   del   singolo
componente in quanto in tali casi l'interesse prevalente da garantire
e' l'interesse pubblico all'integrita' dei componenti dell'organo; 
  3. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' degli  ATC
appare necessario prevedere che, anche ai procedimenti in corso  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  si  applichi  la
disposizione che stabilisce che il componente decaduto  per  causa  a
lui non imputabile continua nell'esercizio delle funzioni  sino  alla
nomina  del  sostituto;  conseguentemente,  e'  altresi'   necessario
disporre che la presente legge entri in vigore il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Comitato di gestione dell'ATC. 
      Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 11-ter della  legge  regionale  12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il presidente della  Giunta  regionale  dichiara  la  decadenza
dalla carica: 
    a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni; 
    b)   in   caso   di   revoca   della   designazione   da    parte
dell'organizzazione o associazione di riferimento dei membri  di  cui
al comma 1, lettere a), b) e c); 
    c) in caso di cessazione dalla carica  di  sindaco,  assessore  o
consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d); 
    d) nei casi previsti dallo  schema  di  Statuto  approvato  dalla
Giunta regionale ai sensi dell'art. 11-bis, comma 5.». 
  2. Dopo il comma 8 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994
e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b)  e  c),
il componente continua ad esercitare le  funzioni  sino  all'adozione
del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede
alla nomina del sostituto. Ai fini della  nuova  nomina  il  soggetto
designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in  cui  si
e' verificata  la  causa  di  decadenza,  la  nuova  designazione  al
Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente  tale  termine
il Presidente della Giunta regionale provvede  alla  nomina  entro  i
successivi trenta giorni.». 
  3. Dopo il comma 8-bis dell'art. 11-ter della  legge  regionale  n.
3/1994 e' inserito il seguente: 
  «8-ter. Le norme di cui al comma 8-bis non si applicano in caso  di
dimissioni volontarie.».